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Il D.L. n. 73/2021, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, interviene sulle regole di fruizione del credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”.
È prevista, in particolare, l’estensione alla generalità dei contribuenti della possibilità di compensare in un’unica soluzione il credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti in beni strumentali “generici”.
Sul punto si ricorda che, per gli investimenti in beni strumentali effettuati nel periodo 16/11/2020 - 31/12/2022 (30/06/2023 al ricorrere di talune condizioni), il relativo credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno:
Tuttavia, per gli investimenti in beni strumentali “generici” di cui all’art. 1, comma 1054, Legge n. 178/2020, effettuati nel periodo 16/11/2020 - 31/12/2021 da soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, la compensazione è ammessa in un’unica quota annuale.
Ora, l’articolo 20 del “Decreto Sostegni-bis” prevede che tale deroga sia applicabile dalla generalità dei contribuenti (anche dai soggetti con ricavi superiori o pari a 5 milioni di euro) in relazione agli investimenti:
Permane, invece, l’obbligo di fruizione del credito d’imposta in un’unica soluzione, per gli investimenti:
Nell’ambito del “Decreto Sostegni-bis” non ha invece trovato spazio l’annunciata possibilità di cedere a terzi, compresi gli intermediari finanziari, il credito d’imposta maturato per gli investimenti in beni strumentali. Il bonus continua pertanto a poter essere utilizzato soltanto in compensazione nel modello F24.