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L’art. 16, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, dispone la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 della moratoria dei mutui e delle linee di credito istituita dall’art. 56, comma 2, D.L. n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”.
La sospensione accordata dalla norma è applicabile:
A differenza di quanto previsto dalle precedenti proroghe dell’agevolazione, disposte, si ricorda, dall’art. 65, D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” e dall’art. 1, comma 249, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, la misura in esame stabilisce la sospensione della sola quota capitale dei mutui e dei finanziamenti.
Di conseguenza, i soggetti che aderiranno alla proroga in esame dovranno comunque riprendere il pagamento degli interessi a partire dal 1° luglio 2021.
La quota interessi di ciascuna rata da rimborsare nel corso del periodo in cui opera la sospensione sarà determinata con l’applicazione del tasso di interesse contrattuale sul capitale residuo al momento della sospensione.
Inoltre, l’efficacia della previsione in esame è subordinata alla presentazione, anche a mezzo e-mail, di un’apposita comunicazione all’intermediario finanziario, da trasmettere entro il termine perentorio del 15 giugno 2021.
Infine, possono beneficiare della proroga solo le imprese e i lavoratori autonomi già ammessi alla moratoria. Non è, infatti, prevista la riapertura dei termini per accedere all’agevolazione.
In mancanza di tale comunicazione la moratoria terminerà il 30 giugno 2021, così come previsto dalla “Legge di Bilancio 2021”.