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Nel momento in cui uno o più fabbricati rientrano nel complesso dei beni oggetto di cessione, si pone il problema della possibile perdita del loro carattere di ruralità se viene meno il rapporto di pertinenzialità tra gli stessi ed il terreno agricolo su cui insistono.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, in presenza di una cessione di azienda, i fabbricati ceduti non sarebbero da considerarsi pertinenze dei terreni ma solo beni strumentali allo svolgimento dell’azienda, così che il cedente non potrebbe usufruire delle agevolazioni tributarie in materia di imposta di registro ed ipocatastale, dovendo trovare piuttosto applicazione il regime di tassazione ordinaria.
In realtà la Cassazione, con l’Ordinanza del 12 febbraio 2021, n. 3597, si è espressa in senso diametralmente opposto rispetto al convincimento dell’Amministrazione Finanziaria, partendo dal presupposto che il D.Lgs. n. 99/2004, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni tributarie, non disciplina un numerus clausus degli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti. Ne deriva che all’interno della categoria di tali atti di trasferimento possa rientrare a pieno titolo altresì la cessione di azienda.
Sotto il profilo soggettivo, occorre invece che il complesso dei beni costituenti l’azienda siano trasferiti ad un coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, che esercita attività agricole ex art. 2135 c.c. e che risulta regolarmente iscritto alla relativa gestione dell’INPS.
Quanto al concetto di pertinenza, lo stesso deve intendersi in senso ampio, non dovendo limitarsi la destinazione dei beni alla mera coltivazione del fondo.
Ne consegue che pure un fabbricato non pertinente al terreno agricolo in quanto destinato, come nel caso sottoposto all’esame dei Giudici di Piazza Cavour, ad attività agrituristica mantenga il carattere di ruralità.
Detto in altri e più chiari termini, il rapporto di pertinenzialità non viene meno qualora un fabbricato, quantunque non rappresenti un bene accessorio al terreno agricolo, sia funzionale ad altre attività considerate agricole, come quella agrituristica.
Del resto, ai fini del mantenimento della qualifica di coltivatore diretto, non è più necessario l’esercizio esclusivo o prevalente dell’attività di coltivazione del fondo, ben potendo essere svolte al contempo altre attività in connessione con questa.
In conclusione, per i motivi suesposti, essendo stato ceduto a favore di un soggetto in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal D.Lgs. n. 99/2004, un compendio agricolo, costituito da terreni e fabbricati, ed essendo detti fabbricati, sia anteriormente sia successivamente l’avvenuto atto di trasferimento, destinati al servizio di impresa agricola, si applicano le agevolazioni tributarie in materia di imposta di registro ed ipocatastale.
Stefania Avoni, avvocato