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I soggetti che nel 2020 hanno sostenuto spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e intendono beneficiare del credito d’imposta riconosciuto dall’art. 120, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, devono presentare, entro il prossimo 31 maggio 2021, la comunicazione delle spese ammissibili 2020 (ossia, delle sostenute nel periodo 01/01/2020 - 31/12/2020).
La comunicazione deve essere inviata, direttamente o tramite intermediario abilitato, esclusivamente in modalità telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.
A seguito della presentazione della comunicazione, il sistema rilascia una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Fino al 31 maggio 2021 è possibile presentare, sempre che il credito non sia già stato ceduto a terzi, una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella già trasmessa, oppure la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente richiesto.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione, nel modello F24, fino al 30 giugno 2021. In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, sempre entro il termine del 30 giugno 2021, ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
L’agevolazione, si ricorda, è destinata:
che nel 2020 hanno sostenuto spese per adeguare gli ambienti di lavoro al fine di rispettare le prescrizioni sanitarie e le misura di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.
Il credito d’imposta è pari al 60% delle spese sostenute, entro un massimo di 80.000 euro. Tale soglia limite è riferita all’importo delle spese ammissibili e, pertanto, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro (anche se le spese agevolabili sono d’importo superiore a 80.000 euro).
Si ricorda che sono agevolabili i seguenti interventi:
Beneficiano dell’agevolazione anche i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.
Il credito d’imposta, nel limite dell’importo massimo fruibile, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, fino al 30 giugno 2021, per il pagamento di imposte e contributi. Nel modello F24 deve essere esposto il codice tributo “6918”, istituito dalla Risoluzione n. 2/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, è possibile optare per la cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L'opzione deve essere esercitata dal cedente, con le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, entro il termine ultimo del 30 giugno 2021.