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Con la Risposta a Interpello n. 340 del 13 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso le attese indicazioni circa gli effetti in capo al cessionario dell’emissione della nota di variazione IVA emessa a seguito della stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Sul punto si ricorda che, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 31, D.Lgs. n. 175/2014, la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, è stata estesa, oltre che in caso di mancato pagamento del corrispettivo a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, anche alle ipotesi in cui il cessionario o committente abbia sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato di cui all’art. 182-bis, R.D. n. 267/1942 o un piano attestato di risanamento di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), R.D. n. 267/1942.
Restava, tuttavia, da comprendere se le indicazioni rese dall’Agenzia delle Entrate circa l’assenza dell’obbligo di versamento dell’IVA esposta nelle note di variazione emesse dai creditori nell’ambito del fallimento e del concordato preventivo potessero trovare applicazione anche per gli accordi di ristrutturazione del debito.
In relazione al fallimento, in particolare, nella Risoluzione n. 155/E/2001, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ancorché l’emissione della nota di variazione comporti l’obbligo in capo al curatore di annotare la variazione in aumento nel registro IVA fatture emesse o IVA corrispettivi, non è comunque richiesto il versamento all’Erario di tale maggiore imposta (il credito erariale non confluisce dunque nel riparto finale, peraltro ormai definitivo).
Con riguardo al concordato preventivo, nella Risoluzione n. 161/E/2001, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la registrazione della nota di variazione non determina, in capo al debitore concordatario, l’obbligo di rispondere verso l’Erario di un debito sul quale si sono già prodotti gli effetti estintivi della procedura.
Invece, con la Risposta a Interpello n. 110/2018, l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto l’obbligo di assolvimento dell’imposta in capo ai debitori che hanno stipulato un piano di risanamento attestato iscritto nel Registro delle Imprese.
Ora, con la Risposta a Interpello n. 340/2021, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che anche nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis, R.D. n. 267/1942, l’emissione della nota di variazione da parte del fornitore comporta l’obbligo del cessionario o committente di registrare il documento e di provvedere al versamento della relativa imposta all’Erario.
La disciplina prevista per il fallimento e il concordato preventivo, infatti, non può essere applicata agli accordi di ristrutturazione e ai piani attestati di risanamento.
Nella Risposta a Interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che il dies a quo a decorrere dal quale ciascun creditore può legittimamente procedere all’emissione della nota di variazione IVA, coincide con la data di omologazione dell’accordo di ristrutturazione, e non con la data in cui il credito è integralmente saldato nell’ambito della procedura.
Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il cessionario o committente è esonerato dall’obbligo di registrazione delle note di variazione conseguenti agli stralci previsti negli accordi di ristrutturazione, qualora le stesse siano emesse prima del decorso del dies a quo, oppure dopo il decorso del termine per l’esercizio del diritto alla detrazione di cui all’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione).