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Con l’Ordinanza n. 10513 del 21 aprile 2021, la Corte di Cassazione, Sezione Civile, ha negato la fruizione delle agevolazioni prima casa, in relazione all'atto di acquisto di un’abitazione sottoposto alla condizione sospensiva della vendita, entro due anni, di un immobile già detenuto dall'acquirente a titolo di abitazione principale.
La verifica dei requisiti richiesti per beneficiare dell’agevolazione, infatti, deve essere effettuata nel momento della stipula del contratto di acquisto e non in quello in cui si verifica l’effetto traslativo della compravendita.
Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, non è possibile beneficiare dell’agevolazione prima casa qualora, in mancanza dei requisiti di legge, si subordini il contratto di acquisto alla condizione sospensiva consistente nel conseguimento dei requisiti occorrenti (ossia, in buona sostanza, se si subordina l’effetto traslativo della cessione al conseguimento successivo dei requisiti e, nel caso specifico, alla vendita dell’abitazione già detenuta dal contribuente).
In definitiva, i presupposti necessari per l’ottenimento del beneficio fiscale devono sussistere nel momento in cui la legge li richiede.