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Il “Decreto Sostegni-bis” è intervenuto sugli incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego previsti dal D.Lgs. n. 185/2000, finalizzati a sostenere la creazione e lo sviluppo di imprese a partecipazione giovanile e femminile.
Tra questi, in particolare, l’art. 9 del D.Lgs. n. 185/2000 disciplina le misure a favore dei giovani imprenditori agricoli, volte al subentro e allo sviluppo di aziende agricole mediante la concessione di mutui a tasso zero della durata massima di dieci anni, aumentati a quindici per le iniziative relative alla produzione agricola.
L’art. 10-bis, D.Lgs. n. 185/2000, ricomprende tra i beneficiari dell’incentivo le imprese costituite da non più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, attive esclusivamente nell’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del Codice Civile, amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni oppure, nel caso di società, composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni.
L’art. 68, comma 9, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, è ora intervenuto sul testo dell’art. 10-bis, D.Lgs. n. 185/2000, ricomprendendo tra i beneficiari delle agevolazioni anche le imprese individuali condotte da donne, a prescindere dalla loro età.
I finanziamenti agevolati sono concessi entro il limite massimo degli investimenti (pari a 1,5 milioni di euro), da suddividere tra le varie componenti agevolate indicate dall’art. 5, D.M. 18 gennaio 2016, tra cui, ad esempio: