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Una raffica di Risposte ad interpelli in materia di corretta applicazione dell’aliquota IVA su prodotti non censiti (integratori alimentari), pubblicati in questi giorni dall’Agenzia delle Entrate, ci consente di ripercorrere il processo con il quale l’amministrazione finanziaria perviene alla classificazione dei prodotti ai fini IVA.
I diversi casi oggetto di interpello riguardano degli integratori alimentari. Tali prodotti non sono censiti nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 633/1972 e ne consegue che, qualora occorra definire se gli stessi possano rientrare tra i generi che beneficiano di un’aliquota IVA ridotta, bisogna comprenderne la specifica composizione e interrogare l’amministrazione finanziaria sulla possibilità equipararli ad altri già codificati.
Pertanto, la definizione della corretta aliquota IVA applicabile ad un prodotto non censito necessita di una stretta collaborazione tra Agenzia delle Dogane e Agenzia delle Entrate:
Come detto, gli integratori alimentari non rientrano, di per sé, nelle tabelle allegate al Decreto IVA in cui sono elencati i prodotti che possono beneficiare delle aliquote IVA ridotte del 4%, del 5% o del 10% (Tabella A, parte II, parte II-bis e parte III). Per esclusione, tutti i prodotti (e servizi) non riconducibili a quelli elencati in tali tabelle soggiacciono all’aliquota IVA ordinaria del 22%.
Per i cosiddetti “integratori alimentari a base di erbe e/o nutritivi”, la classificazione risulta ulteriormente complessa in quanto sia la loro composizione, sia le modalità di estrazione delle relative componenti (vitamine, minerali, fibre, estratti vegetali, ecc.) che la preparazione degli stessi potrebbe configurarsi nella fattispecie prevista dalla voce doganale 21.06.90 ovvero “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”: in tal caso può trovare applicazione l’aliquota IVA del 10%.
Nella Risposta ad interpello n. 380 e nella successiva Risposta n. 384, relative a prodotti “gemmo-derivati”, è lo stesso istante ad individuarne la classificazione nell’ambito del Capitolo 13 della Tariffa Doganale alla voce 1302 “Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivanti da vegetali, anche modificati”, ed in particolare al codice NC 13021970 “Succhi ed estratti vegetali”.
In sostanza, si tratta di prodotti “estratti da parti di piante (foglie, fiori, radici, cortecce) ai quali non vengono aggiunte altre sostanze (zuccheri, alcool, conservanti, aromi, e edulcoranti artificiali)”.
L’Agenzia delle Entrate, sulla base della classificazione fornita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha ritenuto che il richiamo al Capitolo 13 della Tariffa Doganale sia contenuto esclusivamente al n. 43) “succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d. ex 13.03)” della Tabella A, parte III (IVA 10%).
Tuttavia, come evidenziato dell’Agenzia, tale descrizione comprende unicamente succhi ed estratti derivanti dal luppolo e dalla manna in quanto la locuzione “ex” riportata alla citata voce doganale sta a significare che la disciplina IVA non ha la medesima ampiezza di quella doganale, ma si limita ai prodotti citati. Pertanto, salva l’ipotesi di cui al punto 43), si applica l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
A riprova di quanto asserito nelle conclusioni offerte nelle suddette risposte, l’Agenzia delle Entrate, nell’ipotesi di un “estratto integrale di luppolo” (Risposta n. 381/2021), ha confermato, limitatamente a tale prodotto, la possibilità di applicare l’aliquota IVA agevolata del 10%.
Nel caso di un prodotto destinato a favorire la regolarità del colon (Risposta n. 382/2021), l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha ritenuto che lo stesso fosse riconducibile alla voce 2106 e, in particolare, al 21.06.90 in cui rientrano le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”.
Nel caso di specie, il prodotto, riconosciuto non classificabile come sciroppo, poteva quindi essere ricompreso al punto 80) della Tabella A, parte III ossia tra le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”, con la possibilità di applicare l’IVA al 10%.
Ad analoghe conclusioni l’Agenzia è pervenuta anche a seguito della richiesta di inquadramento di:
Quindi anche per questi tre gruppi di prodotti, l’Agenzia ha ritenuto di poterli ricondurre all’interno della voce “80) preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura” della Tabella A, parte III con applicazione dell’IVA al 10%, ma a condizione che non si tratti di sciroppi.