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Dal 1° gennaio 2020 trova applicazione la nuova disciplina dell’IMU di cui all’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge n. 160/2019 (nella Regione Friuli Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, si ricorda, continuano invece ad applicarsi l'IMIS e l'IMI).
In generale, i soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario dell'immobile o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.
Tra i soggetti passivi IMU, inoltre, rientrano il locatario (ossia, l’utilizzatore) di immobili detenuti in leasing (anche da costruire o in corso di costruzione), il concessionario di aree demaniali in regime di concessione, nonché il genitore assegnatario dell'ex casa familiare a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se non titolare, neppure pro quota, di diritti di proprietà.
Sono assoggettati all'IMU i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli.
La base imponibile IMU, tuttavia, è ridotta del 50% per:
Dal 2021, inoltre, l’imposta è ridotta al 50% per le unità abitative possedute da pensionati residenti all’estero (purché gli immobili non siano locati o concessi in comodato).
L’IMU non è dovuta sull’abitazione principale dei contribuenti. Tuttavia, restano comunque assoggettate all'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Su tali immobili, l’imposta è dovuta con aliquota ridotta (0,5%) ed è possibile applicare la detrazione di euro 200 (i Comuni possono incrementare l’aliquota fino allo 0,6% o diminuirla fino al totale azzeramento).
L’esenzione accordata all’abitazione principale è riconosciuta anche ai seguenti immobili, assimilati alla prima casa:
È poi prevista l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli:
Sul punto, si ricorda che l’art. 78-bis, D.L. n. 104/2020, ha stabilito, con effetto retroattivo, che tale esenzione IMU si applichi anche per:
In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, diversi provvedimenti normativi hanno stabilito l’esenzione dal versamento della prima rata IMU 2021, in scadenza il prossimo 16 giugno 2021.
Innanzitutto, l’art. 1, commi da 599 a 600, Legge n. 178/2020, ha disposto l’esenzione dal versamento della prima rata IMU 2021 in relazione:
In seguito, l’art. 6-sexies, D.L. n. 41/2021, ha stabilito l’esenzione dal versamento della prima rata IMU 2021 degli immobili posseduti dai soggetti che dispongono dei requisiti per fruire del contributo a fondo perduto riconosciuto dall’art. 1, D.L. n. 41/2021 (a condizione che esercitino l’attività economica in tali immobili).
Sul punto, si ricorda che possono beneficiare del contributo riconosciuto dal “Decreto Sostegni”, i soggetti titolari di partita IVA che producono reddito agrario o svolgono attività d’impresa, arte o professione:
L’art. 78, comma 3, D.L. n. 104/2020, prevede che negli anni 2021 e 2022 l’IMU non sia dovuta sugli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, purché i proprietari di tali immobili siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Da ultimo, si evidenzia che i Comuni possono stabilire agevolazioni a favore delle categorie economiche e dei soggetti più colpiti dall’emergenza pandemica. È dunque opportuno verificare l’adozione di delibere di tale tenore presso il proprio Comune di residenza.
Con la Circolare 18 marzo 2020, n. 1/DF, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che, in caso di immobile acquistato nel corso del primo semestre 2020, è possibile versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso, tenendo conto dell’aliquota fissata per l’anno precedente.
Ancorché non siano stati rilasciati chiarimenti circa la metodologia di determinazione della prima rata IMU 2021 da osservare al ricorrere di tale ipotesi, evidenziamo di seguito i due diversi metodi che sono stati adottati dalle software house:
I versamenti IMU possono effettuati utilizzando gli appositi bollettini postali o, in alternativa, il modello F24 nella sezione “IMU e altre imposte locali” (gli importi da indicare nella delega di pagamento devono essere arrotondati all’unità di euro e occorre verificare sul regolamento comunale quale sia la soglia minima di versamento).
Il ricorso alla delega di pagamento consente l’utilizzo in compensazione degli eventuali crediti a diposizione del contribuente (anche qualora il soggetto passivo IMU abbia presentato il modello 730, indicando il credito disponibile a quadro “I”).
L'imposta è dovuta per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso (il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui lo stesso è composto deve essere computato per intero).
L'IMU dovuta deve essere versata in due rate:
È comunque possibile scegliere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro il 16 giugno dell'anno di riferimento. In tal caso, non è richiesto alcun versamento a titolo di saldo (sempre che le aliquote 2021 non siano modificate successivamente alla scadenza di versamento della prima rata).