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Al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese nell’attuale situazione emergenziale, l’art. 19, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, prevede un forte potenziamento dell’ACE, applicabile nel solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (dunque, nel 2021 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare).
La disposizione normativa, in particolare, prevede che alla variazione in aumento del capitale proprio si applichi un coefficiente di remunerazione del 15%, considerando un ammontare massimo di variazione pari a 5 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
Nel solo 2021, pertanto, il tradizionale meccanismo di calcolo previsto dall’art. 1, comma 2, D.L. n. 201/2011, secondo cui l’incremento della base ACE è unitariamente calcolato per differenza rispetto alla data del 31 dicembre 2010, viene assoggettato a una sorta di doppio binario:
Pertanto, in attesa di conferme ufficiali, se una società, alla data del 31 dicembre 2010, aveva un capitale proprio di 3 milioni di euro, poi sceso a 2 milioni di euro al 31 dicembre 2020, qualora lo stesso sia riportato entro il 31 dicembre 2021 a 3 milioni di euro a seguito di nuovi conferimenti dei soci, ai fini della nuova super ACE 2021, l’agevolazione spetterebbe sugli interi apporti (1 milione di euro) nella misura del 15%, ancorché rispetto al capitale proprio del 2010 non vi sia stato alcun aumento. Mentre la disciplina ordinaria dovrebbe continuare ad applicarsi agli incrementi e decrementi di capitale proprio che si sono verificati fino al 2020.
La disposizione temporanea prevede anche una deroga al criterio del pro rata temporis, per effetto della quale gli incrementi del patrimonio netto 2021 rilevano interamente, indipendentemente dalla data di versamento (di conseguenza, anche i conferimenti effettuati negli ultimi giorni del 2021 rilevano per l’intero anno).
È prevista, inoltre, la possibilità di trasformare il beneficio della detassazione del reddito in un credito d’imposta immediatamente utilizzabile in compensazione nel modello F24 (senza limiti d’importo).
Detto credito è determinato applicando al rendimento nozionale le aliquote IRPEF o IRES vigenti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 (meccanismo analogo a quello attualmente previsto per la trasformazione delle eccedenze ACE in crediti IRAP).
Il credito d’imposta non è produttivo di interessi e non concorre a formare il reddito d’impresa e la base imponibile IRAP.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere, previa apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, chiesto a rimborso o ceduto a terzi, a partire dal giorno successivo a quello dell’avvenuto incremento rilevante (conferimento in denaro, delibera assembleare di accantonamento dell’utile a riserva, rinuncia al credito, ecc.).
Qualora nei due anni successivi al 2021 il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall’emersione di perdite in bilancio, è previsto un peculiare meccanismo di recapture dell’agevolazione, differenziato in base alle modalità di utilizzo del beneficio fiscale.