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Con la Risoluzione n. 41/E/2021 del 4 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la modalità di compilazione del quadro C del Modello 730/2021 e del quadro RC del Modello Redditi PF 2021, relativamente al numero dei giorni che danno diritto alle detrazioni da lavoro dipendente qualora l’INPS o altri enti, per l’anno d’imposta 2020, abbiano erogato indennità o somme quali, ad esempio, la disoccupazione agricola, la CIG o la NASPI.
L’abrogazione della disciplina del c.d. bonus Renzi e l’introduzione, con effetto dal 1° luglio 2020, del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione di cui agli artt. 1 e 2, D.L. n. 3/2020, hanno imposto l’indicazione distinta, nella Certificazione Unica 2021, del numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni (punto 13 per i giorni del primo semestre e punto 14 per i giorni del secondo semestre 2020).
Tuttavia, tale distinta indicazione ha determinato alcune perplessità circa la corretta indicazione nei modelli dichiarativi delle giornate lavorative relative al 2020 quando, come nel caso della disoccupazione agricola, si prendano a riferimento le giornate lavorate nel 2019. Qualora il numero delle giornate di lavoro dipendente sia inferiore a 181/182 giorni nell’anno, l’INPS, infatti, al punto 13 della CU 2021, indica il totale dei giorni esposti al punto 6 (giorni di lavoro dipendente), non potendo specificare l’esatto numero dei giorni riferiti al primo e/o al secondo semestre. I datori di lavoro, invece, conoscendo l’effettivo periodo di lavoro nell’anno, possono distinguere esattamente i giorni attribuibili al primo semestre (da indicare al punto 13 della CU 2021) da quelli attribuibili al secondo semestre (da indicare al punto 14 della CU 2021).
In relazione alle indennità o somme erogate dall’INPS o da altri enti, come l’indennità di disoccupazione speciale in agricoltura, il contribuente ha diritto di fruire delle detrazioni nell’anno in cui sono stati percepiti tali redditi. Ai fini della determinazione del numero dei giorni per i quali si ha diritto alla detrazione, il contribuente deve tener conto di quelli che hanno dato diritto a tale indennità, anche se riferibili ad anni precedenti, purché tali giorni trovino capienza nel limite massimo di 365 giorni (366 se l’anno è bisestile).
La detrazione, in buona sostanza, compete per il numero di giorni che la suddetta indennità ha retribuito, ossia il numero di giorni per i quali il contribuente è rimasto disoccupato (e non quelli che devono essere obbligatoriamente lavorati per conseguire il diritto all’indennità).
Secondo l’Agenzia delle Entrate tale principio è applicabile anche ai fini del calcolo dei giorni che danno diritto al c.d. bonus Renzi, al trattamento integrativo e all’ulteriore detrazione in caso di indennità o somme erogate direttamente dall’INPS o da altri enti per l’anno d’imposta 2020 con riferimento ai due semestri dello stesso anno (nel rispetto del limite dei 365 o 366 giorni).
Ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi, pertanto, il contribuente, attenendosi ai dati certificati dal datore di lavoro o dall’INPS e nel rispetto della regola generale secondo la quale la somma dei giorni indicati al punto 13 (“primo semestre”) e al punto 14 (“secondo semestre”) deve sempre essere uguale al numero di giorni riportati al punto 6 (“giorni lavoro dipendente”), deve riportare in dichiarazione:
Per l’anno d’imposta 2020 può essere dunque riportato in dichiarazione il numero di giorni riferiti al primo e al secondo semestre anche diversi da quelli certificati nella CU dell’INPS, sempre che la somma dei giorni indicati per i due periodi coincida con il numero di giorni indicati nel punto 6 (“giorni lavoro dipendente”) della certificazione INPS, consentendo al lavoratore il recupero di tutte le detrazioni spettanti.