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La Legge n. 69/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, è intervenuta sulla nuova disciplina della detassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti per morosità del conduttore, anticipandone l’applicazione ai canoni non riscossi dal 1° gennaio 2020, a prescindere dalla data di stipula del relativo contratto.
In particolare, il nuovo art. 6-septies, D.L. n. 41/2021, introdotto in sede di conversione in legge, ha previsto l’applicazione delle disposizioni recate dall’art. 26, TUIR, non solo per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, ma per la generalità dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo.
Sul punto si ricorda che il D.L. n. 34/2019 ha modificato l’art. 26, comma 1, TUIR, introducendo, limitatamente ai contratti di locazione di immobili a uso abitativo, una deroga che consente di sottrarre a imposizione i canoni non percepiti a seguito della morosità del conduttore, attestata dall’intimazione di sfratto o dall’ingiunzione di pagamento.
Al fine di escludere dal reddito i canoni non percepiti, non è dunque più necessario attendere la conclusione del procedimento di convalida dello sfratto, giacché la detassazione opera già dal momento dell’ingiunzione di pagamento o di intimazione dello sfratto.
Inoltre, ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi, trova applicazione la tassazione separata di cui all'art. 17, comma 1, lett. n-bis), TUIR.
Tali novità si riflettono sulle dichiarazioni dei redditi relative al 2020 (quadro CR8 Modello Redditi 2021 e rigo G2 Modello 730/2021). Le favorevoli disposizioni recate dalla Legge di conversione del “Decreto Crescita”, infatti, trovano applicazione sui canoni non riscossi dal 1° gennaio 2020.
I canoni non percepiti relativamente a contratti di locazione di immobili a uso diverso da quello abitativo, invece, continuano a dover essere tassati secondo le regole ordinarie fino alla conclusione del procedimento di sfratto per morosità. Da tale momento, al contribuente è riconosciuto un credito d’imposta d’importo pari all’IRPEF versata sui canoni d’affitto non riscossi.