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Con la Risoluzione n. 37/E/2021 del 27 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso interessanti chiarimenti circa il regime fiscale applicabile al rimborso delle spese sostenute dai lavoratori dipendenti per l’acquisto di PC, laptop e tablet da impiegare per la frequenza della didattica a distanza (DAD) dei loro familiari.
Nella Risoluzione in esame, in particolare, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una società che, nell’ambito di un piano di welfare aziendale, intende riconoscere, alla generalità o a singole categorie di propri dipendenti, un credito da utilizzare per il rimborso delle spese di cui sopra.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il rimborso di tali spese, riferito a somme e prestazioni che hanno finalità di educazione e istruzione, rientra nel disposto di cui all’art. 51, comma 2, lett. f-bis), TUIR, e pertanto non genera reddito di lavoro dipendente in capo al personale che ne beneficia.
Al fine di fruire della non imponibilità accordata dall’art. 51, comma 2, lett. f-bis), TUIR, il dipendente deve produrre idonea documentazione attestante lo svolgimento delle lezioni in DAD, rilasciata dall’Istituto scolastico o dall’Università.