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L’art. 67, comma 10, D.L. n. 73/2021 c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ha modificato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, stabilendo che per le annualità 2021 e 2022 il bonus sia riconosciuto nella misura del 50% del valore complessivo di tutti gli investimenti pubblicitari agevolabili, dunque non solo per gli investimenti sulla stampa quotidiana e periodica, come inizialmente previsto dalla Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, ma anche su radio e televisioni.
Pertanto, pur limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è ora riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti (non sul valore incrementale) effettuati su:
Il bonus pubblicità è utilizzabile in compensazione nel modello F24 per il pagamento di imposte e contributi (la delega deve essere trasmessa esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate).
Il credito d’imposta è riconosciuto entro il limite massimo di 90 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. In particolare, il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche.
Il beneficio è riconosciuto nei limiti dei regolamenti europei in regime de minimis.
Ai fini della concessione del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare, mediante l’apposito modello:
Limitatamente all’anno 2021, la comunicazione telematica di prenotazione del credito può essere presentata al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1° al 30 settembre 2021 (la stessa, si ricorda, deve essere presentata mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate).
Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021, ossia nei termini ordinari di presentazione della comunicazione.
I soggetti che intendono ampliare, fruendo delle nuove e più vantaggiose condizioni, gli investimenti pubblicitari prenotati con la comunicazione trasmessa entro lo scorso mese di marzo, possono dunque sostituire la comunicazione inviata con una nuova.
La dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati, invece, continua a dover essere presentata nei termini ordinari, ossia dal 1° al 31 gennaio 2022.