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Sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate è disponibile la nuova versione (1.0.3) dell'applicazione utilizzabile per la compilazione e il controllo della Comunicazione opzioni per interventi edilizi e superbonus 110%.
Il nuovo applicativo consente la presentazione della comunicazione anche ai soggetti che, avendo sostenuto spese agevolabili nel corso del 2020, intendono fruire della prima rata della detrazione direttamente nel Modello Redditi 2021 (o nel Modello 730/2021) per poi procedere alla cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non ancora fruite.
Come noto, in relazione alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per:
l’art. 121, D.L. n. 34/2020, prevede che i beneficiari delle relative detrazioni (sia nelle misure ordinariamente previste, sia nella misura del 110%), possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante a soggetti terzi, oppure per il c.d. sconto in fattura.
Il nuovo comma 7-bis dell’art. 121, D.L. n. 34/2020, ha disposto la proroga della facoltà di esercitare tali opzioni per le spese sostenute nel 2022 (fino al 30 giugno per la generalità dei contribuenti e fino al 31 dicembre 2022 per IACP e soggetti assimilati), pur limitatamente agli interventi di cui all'art. 119, D.L. n. 34/2020, ossia quelli che beneficiano della detrazione nella maggior misura del 110%.
I crediti d'imposta acquisiti a seguito dell'esercizio dell’opzione devono essere utilizzati in compensazione, a mezzo Modello F24, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, utilizzando i codici tributo istituiti con la R.M. n. 83/E/2020.
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Codice tributo |
Descrizione |
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6921 |
Superbonus art. 119, D.L. n. 34/2020 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121, D.L. n. 34/2020 |
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6922 |
Ecobonus art. 14, D.L. n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121, D.L. n. 34/2020 |
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6923 |
Sismabonus art. 16, D.L. n. 63/2013 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121, D.L. n. 34/2020 |
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6924 |
Colonnine ricarica art. 16-ter, D.L. n. 63/2013 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121, D.L. n. 34/2020 |
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6925 |
Bonus facciate art. 1, commi 219 e 220, Legge n. 160/2019 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121, D.L. n. 34/2020 |
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6926 |
Recupero patrimonio edilizio art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121, D.L. n. 34/2020 |
L'opzione scelta dal soggetto avente diritto alla detrazione, concordata con il soggetto terzo al quale è ceduto il credito o con il fornitore che riconosce lo sconto in fattura, deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in modalità telematica, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione (entro lo scorso 15 aprile per le spese sostenute nel 2020).
La comunicazione può essere compilata e inviata utilizzando la procedura “Comunicazione opzioni per interventi edilizi e superbonus”, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, la comunicazione può essere compilata utilizzando il software dell’Agenzia delle Entrate per essere poi inviata attraverso Entratel o Fisconline.
Il mancato invio della comunicazione nei termini rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (ossia, in buona sostanza, al destinatario della cessione del credito o al fornitore che ha concesso lo sconto in fattura non viene riconosciuta l'esistenza del credito).
Come anticipato in premessa, la nuova versione (1.0.3) dell'applicazione utilizzabile per la compilazione della comunicazione consente di comunicare all'Agenzia delle Entrate la cessione del credito corrispondente alle rate di detrazione da parte del contribuente che ha scelto di utilizzare la prima rata, relativa al 2020, direttamente in dichiarazione dei redditi (nel Modello 730/2021 o nel Modello Redditi 2021).
In tale ipotesi, l’opzione, da esercitare entro il 16 marzo dell'anno in cui si sarebbe indicata in dichiarazione la prima rata oggetto di cessione del credito, è da intendersi riferita a tutte le rate residue ed è irrevocabile.
Da ultimo si evidenzia che in sede di compilazione della comunicazione per tale peculiare tipologia di cessione, nella sezione I del quadro C, "Opzione", deve essere compilato il campo "Credito ceduto pari all'importo delle rate residue non fruite", indicando nell'apposito campo il "n. rate residue". Il campo “Importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante)”, invece, non deve essere compilato.