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Con una FAQ pubblicata lo scorso 11 giugno sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, è stato precisato che ai fini dell’utilizzo in compensazione del bonus locazioni di cui all’art. 4, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, è possibile esporre nel Modello F24 lo stesso codice tributo (“6920”) utilizzato per compensare il credito d’imposta sui canoni di locazione di cui all’art. 28, D.L. n. 34/2020.
Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, si ricorda, è stato istituito dall’art. 28, D.L. n. 34/2020, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica.
Il bonus locazioni di cui al D.L. n. 34/2020, in particolare, era destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, in misura pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo (30% in caso di affitto d’azienda o contratto di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili e 50% per l’affitto d’azienda delle imprese turistico-ricettive).
Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta era invece riconosciuto nella misura del 20% (10% in caso di affitto d’azienda).
Nella generalità dei casi l’accesso al credito in esame era riservato ai contribuenti che, nel mese di riferimento, hanno subito un calo del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Il credito d’imposta riguardava ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (aprile, maggio, giugno e luglio 2020 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale).
Inoltre, a favore delle imprese operanti:
era stato previsto che il bonus fosse riconosciuto anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, ma in presenza del calo del fatturato.
L’art. 4, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ha quindi esteso l’applicazione del bonus fino al 31 luglio 2021, a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator (che, per effetto dell’art. 1, comma 602, Legge n. 178/2020, già beneficiavano dell’estensione del credito fino al 30 aprile 2021).
Il Decreto Sostegni-bis, inoltre, ha esteso l’applicabilità dell’agevolazione ai mesi da gennaio a maggio 2021, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:
Ancorché le condizioni di accesso previste dal Decreto Sostegni-bis differiscano da quelle previste per la fruizione della versione originaria del bonus (art. 28, D.L. n. 34/2020), continua ad applicarsi il codice tributo “6920”, istituito dalla Risoluzione n. 32/E/2020.