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La Legge n. 69/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, ripropone anche per il 2021 il raddoppio della soglia di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51, comma 3, TUIR.
In particolare, l’art. 6-quinquies, D.L. n. 41/2021, prevede, limitatamente all’anno 2021, l’incremento da 258,23 a 516,46 euro del limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei beni e servizi ceduti a titolo gratuito dal datore di lavoro al personale dipendente.
La soglia di esenzione opera a prescindere dalle modalità (ordinarie o sotto forma di voucher cartacei e elettronici) di concessione dei benefit.
In caso di superamento della soglia di 516,46 euro, l’intero valore dei beni e servizi ceduti gratuitamente ai dipendenti concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente (sul punto si evidenzia che, ai fini della determinazione della soglia limite, occorre considerare tutti i benefit percepiti dal dipendente, anche se derivanti da più rapporti di lavoro in essere nel medesimo periodo d’imposta).
Ai fini della quantificazione delle erogazioni in natura di cui all’art. 51, comma 3, TUIR, trovano applicazione i criteri di determinazione del valore normale di cui all’art. 9, TUIR (va dunque fatto riferimento al prezzo o al corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari a quelli erogati, avendo riguardo, per quanto possibile, ai listini del fornitore e tenendo comunque conto degli sconti d’uso).
Nel computo della soglia, infine, devono essere considerati anche i beni ceduti ed i servizi prestati al coniuge, ai figli e agli altri familiari del dipendente di cui all’art. 12, TUIR.