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Come noto, ai sensi dell’art. 1, comma 125, Legge n. 124/2017, le società di capitali e le imprese commerciali esercenti le attività di cui all’art. 2195, Codice Civile (ad esempio, imprese individuali, società di persone, ecc.), devono indicare in nota integrativa le informazioni relative ai benefici economici pubblici ricevuti nel corso di ciascun anno, se di ammontare complessivo pari o superiore a 10.000 euro (tale soglia è riferita a tutti i vantaggi economici ricevuti dalle imprese, non alle singole erogazioni).
In particolare, devono essere indicate le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi e aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente (principio di cassa) dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, e dai soggetti di cui all’art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013 (enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, ecc.).
Non devono, invece, essere riportate le informazioni relative agli aiuti di Stato e agli aiuti in regime de minimis, contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, escluse dall’obbligo di redigere la nota integrativa, e gli altri soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, nonché le associazioni, fondazioni e Onlus. devono pubblicare le suddette informazioni, entro il 30 giugno dell’anno successivo, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.
Sono quindi interessati da questo adempimento tutti i soggetti iscritti al Registro delle Imprese, ossia le società di capitali (Spa, Srl, Sapa), le società di persone (Snc, Sas), le ditte individuali esercenti attività di impresa, le società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Dal tenore letterale della norma restano esclusi i soggetti che svolgono attività agricola (art. 2135 c.c.).
Nella nota integrativa o nel sito internet devono essere fornite, preferibilmente in forma schematica, le seguenti informazioni:
In considerazione delle difficoltà connesse alla pubblicizzazione dei numerosi aiuti pubblici ricevuti dalle imprese nel corso del periodo emergenziale, l’art. 11-sexiesdecies, D.L. n. 52/2021, c.d. “Decreto Riaperture”, dispone la proroga, dal 30 giugno 2021 al 1° gennaio 2022, del termine per l’adempimento degli obblighi informativi.
Nel 2021 è dunque sospesa l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, comma 125-ter, Legge n. 124/2017 (sanzione pari al 1% degli aiuti ricevuti).