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I contribuenti che nel 2020 hanno inteso aderire alla rivalutazione del valore di acquisto dei terreni di cui all’art. 7, Legge n. 448/2001, riproposta:
devono compilare il quadro RM del Modello Redditi 2021, relativo al 2020.
Nei righi da RM20 a RM22, in particolare, devono essere indicati il valore rivalutato del terreno e l’imposta sostitutiva versata e dovuta.
In caso di adesione a precedenti versioni della rivalutazione sul medesimo terreno, ancora detenuto alla data del 1° gennaio o del 1° luglio 2020, è possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione effettuata nel 2020 quanto già versato in precedenza (inoltre, le eventuali rate ancora pendenti della precedente rivalutazione non devono essere versate).
In tale ipotesi, nel rigo RM20:
Nella colonna 5 deve essere barrata la relativa casella qualora l’importo dell’imposta sostitutiva residua da versare in colonna 4 sia stato rateizzato. Nella colonna 6, invece, deve essere barrata la relativa casella se l’importo dell’imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4 (indicata nella colonna 2) è parte di un versamento cumulativo.

In caso di ricorso all’agevolazione su terreni già rivalutati, si ricorda, è comunque richiesta la redazione di una nuova perizia di stima, il cui costo concorre alla determinazione del nuovo costo fiscale del terreno (dato dalla somma del valore risultante dalla perizia di stima del terreno alla data del 1° gennaio o del 1° luglio 2020 e, appunto, dal costo sostenuto per la perizia).
Da ultimo, si evidenzia che l’omessa indicazione in dichiarazione dei redditi dei dati relativi alla rideterminazione effettuata costituisce una violazione formale, per la quale è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, da un minimo di 250 euro a un massimo di 2.000 euro.
Tale violazione formale, tuttavia, non pregiudica l’efficacia della rivalutazione.