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Con la Risposta all’Interpello n. 410 del 16 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sarà possibile usufruire del “super sismabonus” (sismabonus potenziato al 110%) a condizione che l’attestazione riguardante la congruità delle spese sostenute venga depositata entro il termine ultimo previsto per la fine dei lavori.
Tale presa di posizione semplifica, di fatto, gli adempimenti posti a carico del contribuente laddove, a causa delle differenti richieste burocratiche previste dai provvedimenti legislativi che si sono succeduti in materia, non sia stato in grado di produrre le attestazioni necessarie per l’ottenimento dell’agevolazione maggiorata.
Sempre nello stesso documento di prassi amministrativa, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito un concetto già evidenziato in precedenza con la sua Risposta ad Interpello n. 318 del 10 maggio 2021; in particolare, viene confermato che se un soggetto pone in essere interventi antisismici per i quali risulta possibile beneficiare del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, lo stesso potrà fruire, esclusivamente, di tale ultima agevolazione, non potendo optare per la disciplina sismabonus “ordinaria” di cui all’articolo 16 del D.L. n. 63/2013.
La disciplina “ordinaria”, infatti, laddove le condizioni risultino rispettate, non potrà essere applicata agli interventi coperti dal “superbonus” in quanto la detrazione maggiorata (110%) ne assorbirà gli effetti.
Il caso presentato dall’istante rappresentava la realizzazione di lavori di riqualificazione e trasformazione di alcuni fabbricati residenziali avvenuti tramite demolizione, ricostruzione e recupero con sagoma diversa e con volumetria inferiore di edifici preesistenti.
A fronte di ciò, il soggetto istante dichiara di avere presentato in data 27 agosto 2020 la segnalazione di inizio attività (SCIA) unitamente all’asseverazione della classe di rischio sismico in conformità alle previsioni richieste dal D.M. n. 58/2017 per potere accedere ai benefici fiscali di cui all’articolo 16 del D.L. n. 63/2013 (sismabonus ordinario).
Nel frattempo, il nuovo disciplinare introdotto dal Decreto Rilancio nel definire le attestazioni necessarie per potere accedere ai benefici della detrazione maggiorata, specifica che oltre all’asseverazione sull’efficacia degli interventi da eseguire (adempimento comune ai due disciplinari) i professionisti incaricati dovranno anche attestare la congruità delle spese sostenute.
In pratica, relativamente agli interventi antisismici (di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del D.L. n. 63/2013), il comma 13, lettera b) dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 dispone che l’efficacia degli stessi, riguardante la riduzione del rischio sismico, viene asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali.
Tali professionisti attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, inoltre, il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
Dall’analisi effettuata dall’Agenzia delle Entrate emerge chiaramente che le attestazioni dei professionisti possono risultare temporalmente scollegate, infatti, mentre l’asseverazione del progettista è formulata all’atto del progetto e quindi deve essere trasmessa nel momento in cui viene presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA prima dell’inizio dei lavori, l’attestazione che assevera la riduzione del rischio sismico (ai fini del “sismabonus ordinario”) deve essere rilasciata a fine lavori.
Con riferimento al “super sismabonus”, la norma prevede che oltre alle dichiarazioni “comuni” rilasciate conformemente alle disposizioni del “sismabonus ordinario” viste più sopra, i professionisti dovranno rilasciare anche asseverazioni riguardanti la congruità delle spese effettuate.
In base al comma 13-bis dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020, la predetta asseverazione della congruità delle spese “è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121”.
Tutto ciò premesso, l’Amministrazione Finanziaria, avendo l’istante prodotto la SCIA in data 27 agosto 2020 unitamente all’asseverazione attestante il passaggio a due classi di rischio sismico inferiore rispetto al passato, consente l’applicabilità dei benefici della detrazione maggiorata al 110%, a condizione che entro la fine lavori venga prodotta anche l’attestazione della congruità delle spese sostenute.