L’art. 1, comma 769, Legge n. 160/2019, c.d. “Legge di Bilancio 2020”, disciplina modalità e termini di presentazione della dichiarazione IMU.
La disposizione prevede che, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, ricorra l’obbligo di presentare, o di trasmettere in via telematica, la dichiarazione IMU, sulla base del modello previsto dal D.M. 30 ottobre 2012.
Pertanto, se il possesso dell’immobile ha avuto inizio, oppure sono intervenute variazioni nel corso del 2020, entro il prossimo 30 giugno 2021 ricorre l’obbligo di presentazione della dichiarazione. Qualora, invece, le variazioni siano intervenute nel corso del 2021, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2022.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modifiche dei dati e degli elementi dichiarati che determinino un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
L’obbligo di presentazione della dichiarazione, in particolare, ricorre:
- quando sono intervenute variazioni rispetto alle informazioni risultanti dalle dichiarazioni già presentate;
- qualora si siano verificate variazioni che sono comunque conoscibili dal Comune.
In ogni caso, i soggetti che beneficiano delle esenzioni IMU accordate:
- dal comma 741, lett. c), n. 3, dell’art. 1, Legge n. 160/2019, ossia dell’esenzione accordata ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (come definiti dal D.M. 22 aprile 2008), adibiti ad abitazione principale;
- dal comma 741, lett. c), n. 5, dell’art. 1, Legge n. 160/2019, ossia dell’esenzione accordata all’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- dal comma 751 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, ossia dell’esenzione accordata, con effetto dal 1° gennaio 2022, ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. immobili merce), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IMU ai fini della fruizione dell’esenzione.
Con una FAQ pubblicata lo scorso 8 giugno, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha evidenziato che i soggetti che nel 2020 hanno fruito dell’esenzione dal versamento della prima e/o seconda rata dell’IMU 2020 in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2021, barrando la casella “Esenzione”, per comunicare, appunto, l’esenzione dall’imposta di cui hanno fruito.
Secondo i tecnici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, infatti, tali informazioni non sono a conoscenza dei Comuni.
Sul punto, si ricorda che tali esenzioni dal versamento della prima e/o della seconda rata IMU 2020 sono state previste:
- dall’art. 177, D.L. n. 34/2020, c.d. Decreto “Rilancio”, secondo cui non è dovuta la prima rata IMU 2020 relativamente:
- agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
- agli immobili di categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- agli immobili di categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- dall’art. 78, D.L. n. 104/2020, c.d. Decreto “Agosto”, secondo cui non è dovuta la seconda rata dell’IMU 2020 per:
- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili di categoria catastale D/2 e relative pertinenze, gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- gli immobili di categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- gli immobili di categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- dagli artt. 9 e 9-bis, D.L. n. 137/2020, c.d. Decreto “Ristori”, che hanno stabilito che non è dovuta la seconda rata IMU 2020 per gli immobili e relative pertinenze:
- nei quali sono esercitate le attività riferite ai codici ATECO indicati nell’allegato 1, D.L. n. 137/2020, a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate (sono comprese le attività agrituristiche);
- nei quali si esercitato le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 2, D.L. n. 137/2020, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che gli immobili siano ubicati nei Comuni delle c.d. zone rosse, individuate, alla data del 26 novembre 2020, con apposite Ordinanze del Ministro della Salute.
La presentazione della dichiarazione IMU
La dichiarazione IMU può essere presentata in forma cartacea oppure trasmessa telematicamente. Ulteriori modalità di trasmissione della dichiarazione possono essere definite dalle amministrazioni locali (ad esempio a mezzo fax).
Se si procede alla consegna della dichiarazione IMU 2021 tramite la consegna fisica della stessa al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati, l’ufficio dovrà rilasciare una ricevuta.
In alternativa, la dichiarazione IMU 2021 può essere presentata entro il 30 giugno 2021:
- a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU 2021”, indirizzata all’ufficio tributi del Comune competente;
- a mezzo PEC, scansionando la dichiarazione.
Infine, per coloro che compilano la dichiarazione tramite software dedicati, è prevista la possibilità di invio del tracciato telematico.
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