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Con il Disegno di Legge di conversione del Decreto Riaperture è stata disapplicata la disciplina sanzionatoria per le società commerciali obbligate a rendere pubblici gli importi erogati dalla Pubblica Amministrazione.
Il Disegno di conversione del D.L. 52/2021 (Decreto Riaperture) è intervenuto sull’obbligo, per le società commerciali, di pubblicare l’elenco degli aiuti di Stato ricevuti, prevedendo per il 2021:
Così come stabilito dall’art. 1, comma 125-bis della Legge 124/2017 “i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del Codice Civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni […]. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del Codice Civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza”.
Il legislatore prevede quindi due specifiche obbligazioni in merito alla pubblicazione degli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle Pubbliche Amministrazioni:
Il secondo punto si riferisce alle micro imprese, di cui all’art. 2435-ter c.c. e alle imprese non obbligate al deposito del bilancio come le società di persone e le imprese individuali.
Sul tema si è espressa anche XBRL Italia che, nelle istruzioni operative per l'utilizzo della tassonomia del bilancio, ha indicato quanto segue: “le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che, comunque, non sono tenute alla redazione della nota integrativa”, devono assolvere l'obbligo di trasparenza con forme diverse dalla pubblicazione del bilancio.
In altre parole, nonostante queste società minori decidano di inserire tali informazioni nella nota integrativa abbreviata o in calce allo stato patrimoniale, rimangono comunque obbligate ad utilizzare i siti web di proprietà o delle associazioni di categoria.
Il termine ultimo per comunicare le informazioni di cui sopra è fissato ogni anno al 30 giugno. Per il 2021, però, vi sarà una modifica: nel Disegno di Legge di conversione del D.L. 52/2021 (Decreto Riaperture) è stato inserito l'art. 11-sexiesdecies rubricato “Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della Legge 4 agosto 2017, n. 124”, che stabilisce che per l’anno in corso (2021) il termine di cui all'art. 1, c. 125-ter, primo periodo L. 4.08.2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022.
Tali disposizioni prevedono inoltre che, limitatamente all'anno 2021, non saranno applicate le sanzioni previste dal comma 125-ter, ossia: