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Con il D.Lgs. n. 83/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141/2021, sono state finalmente recepite nell’ordinamento legislativo domestico le novità apportate dalle Direttive n. 2017/2455/UE e 2019/1995/UE in materia di:
Le nuove disposizioni troveranno applicazione a decorrere dal 1° luglio 2021.
L’argomento sarà oggetto di più circolari informative, pubblicate in funzione dell’importanza e dell’urgenza.
Il nuovo art. 38-bis, D.L. n. 331/1993, prevede che per vendite a distanza intracomunitarie di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore, o da terzi per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da un Paese membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto e a destinazione di:
oppure, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di acquirenti, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.
Nella definizione di vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi rientrano, invece, le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da un territorio o da uno Stato extracomunitario con arrivo della spedizione o del trasporto in un Paese membro a destinazione di:
oppure, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di acquirenti, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.
Le nuove disposizioni non si applicano alle cessioni di:
Inoltre, per espressa previsione normativa, è previsto che alle cessioni soggette al regime IVA dei beni usati non si applichino le disposizioni in materia di vendite a distanza.
Con effetto dal 1° luglio 2021 è prevista l’applicazione di un’unica soglia di protezione, applicabile in tutti i Paesi membri, il cui superamento o meno determina il regime IVA applicabile alle operazioni in esame.
In particolare, le vendite a distanza intracomunitarie di beni sono tassate nello Stato membro del fornitore qualora d’importo complessivamente non superiore a 10.000 euro nell’anno solare precedente.
Nella soglia devono essere computate le vendite a distanza di beni effettuate in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea, nonché le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (c.d. servizi TTE) rese a committenti non soggetti passivi.
La nuova lett. b) del comma 1 dell’art. 41, D.L. n. 331/1993 prevede che le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati dall’Italia verso un altro Paese membro costituiscono cessioni non imponibili (in Italia).
L’imposta deve essere quindi applicata nel Paese membro di stabilimento del committente, con identificazione IVA del fornitore nazionale in tutti gli Stati membri in cui opera. In alternativa, il fornitore può utilizzare il nuovo regime speciale One Stop Shop (OSS).
Tuttavia, qualora il fornitore italiano non sia stabilito anche in un altro Paese membro e l’ammontare complessivo (al netto dell’IVA):
non abbia superato nell’anno precedente la soglia di 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale soglia non sia superata, il fornitore può ancora applicare l’IVA (il cedente italiano può comunque optare per l’applicazione dell’imposta nel Paese membro di consumo anche in caso di cessioni sottosoglia).
I fornitori che operano in più Paesi membri possono dunque scegliere di utilizzare un portale elettronico nel loro Paese membro di identificazione, per dichiarare e pagare l’imposta esigibile negli altri Stati membri, senza che sia necessaria l’identificazione IVA in ciascuno Stato membro di fornitura.
L’imposta afferente alle forniture effettuate dal fornitore, come risultante dalla dichiarazione riepilogativa dallo stesso presentata, è quindi automaticamente riversata in ciascun Paese membro di consumo.
Da ultimo si evidenzia che, ai sensi del nuovo comma 3 dell’art. 40, D.L. n. 331/1993, le medesime regole trovano applicazione per le vendite a distanza intracomunitarie di beni con arrivo in Italia. Anche in questo caso, il superamento o meno della soglia di protezione di 10.000 euro determina l’applicazione dell’imposta del Paese del fornitore o la tassazione a destinazione.
Il fornitore stabilito in un altro Paese membro, e non identificato ai fini IVA in Italia, può dunque applicare l’imposta e le modalità di fatturazione del proprio Paese di stabilimento sino al raggiungimento della soglia di cessioni di 10.000 euro (determinata sulla base delle operazioni effettuate in tutti gli Stati membri). Una volta superata la soglia di protezione, ricorre l’obbligo di tassazione nel Paese membro di destinazione dei beni.