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L’art. 7, comma 5, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ha prorogato a tutto il 2022 l’operatività del c.d. bonus alberghi, riconosciuto nella misura del 65% delle spese sostenute per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive, compresi gli agriturismi.
Il credito d’imposta in esame è destinato:
Come previsto dall’art. 10, D.L. n. 83/2014, ossia dalla norma istitutiva dell’agevolazione, il credito d’imposta è riconosciuto in relazione a:
Il bonus è riconosciuto anche qualora gli interventi di ristrutturazione edilizia comportino un aumento della cubatura complessiva, pur nei limiti e secondo le modalità previste dai piani casa regionali.
A favore dei soli stabilimenti termali, inoltre, è previsto che rientrino nel novero delle spese agevolabili anche quelle sostenute per la realizzazione di piscine termali e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
Come anticipato in premessa, l’art. 7, comma 5, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ha modificato l’art. 79, D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, ossia la disposizione che ha riproposto il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture turistico - ricettive originariamente previsto dall’art. 10, D.L. n. 83/2014.
Per effetto di tale modifica, il credito d’imposta è ora riconosciuto per le spese sostenute nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 (dunque, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, sulle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022). In precedenza, invece, il bonus alberghi operava sulle spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 e 2021 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Le risorse messe a disposizione per il finanziamento della nuova annualità agevolabile ammontano (per ora) a 100 milioni di euro.
Il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 65% delle spese sostenute e deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione orizzontale nel Modello F24 in un’unica soluzione.
Il beneficio fiscale non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Lo stesso, inoltre, non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi e dei componenti negativi deducibili dal reddito di impresa ai sensi degli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Inoltre, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 69/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, è previsto che il credito d’imposta sia riconosciuto:
È dunque possibile beneficiare del credito d’imposta, oltre che nel rispetto dei limiti degli aiuti de minimis, anche nei più ampi limiti del Temporary Framework.
Da ultimo si evidenzia che per l’effettiva operatività dell’agevolazione occorre attendere l’emanazione del decreto attuativo di adeguamento della disciplina originaria (D.M. n. 598/2017) alle nuove previsioni.
In ogni caso, considerata l’esiguità delle risorse disponibili, è assai probabile che, come in passato, per accedere al credito di imposta occorra presentare un’apposita istanza telematica e che il beneficio sia riconosciuto in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse.