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Con l’Ordinanza n. 11130 del 28 aprile 2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che le imprese commerciali e industriali sono obbligate al pagamento della TARI anche se non utilizzano l'immobile per lo svolgimento della loro attività. Infatti, il mancato uso dei locali, dovuto ad una scelta soggettiva del contribuente, è irrilevante ai fini dell’applicazione del tributo.
Nell’Ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Latina, riformando la Sentenza della CTR del Lazio che, richiamando il regolamento comunale in materia di TARI, aveva escluso la debenza del tributo sulle aree e i locali detenuti da una società che, avvalendosi di perizie giurate e della relazione di un CTU, aveva dimostrato di non produrre rifiuti urbani o assimilati in un proprio stabilimento.
I giudici di legittimità hanno innanzitutto evidenziato che, ai sensi dell’art. 1, comma 641, Legge n. 147/2013, il presupposto dell’obbligo di versamento della TARI è costituito dalla mera disponibilità di immobili o aree, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (dal tributo, si ricorda, sono escluse le aree scoperte pertinenziali e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117, Codice Civile, ad esempio scale ed androni, non detenute o occupate in via esclusiva).
Inoltre, le riduzioni e le esenzioni dall’applicazione del tributo, disciplinate dai commi 659 e 660 dell’art. 1, Legge n. 147/2013, spettano soltanto qualora previste dal Regolamento comunale e secondo le modalità ivi determinate.
Nel caso di specie, il Regolamento del Comune di Latina prevede il non assoggettamento al tributo delle aree e dei locali inidonei a produrre rifiuti. Tuttavia, il mancato utilizzo dei locali da parte della società, come peraltro accertato dai suoi consulenti, è collegato a una scelta soggettiva che, oltre a essere irrilevante ai fini dell’applicazione del tributo, non è stata neppure comunicata all’Amministrazione Comunale con una preventiva domanda corredata dalla documentazione necessaria, come normativamente previsto.
Il presupposto del prelievo tributario è di consentire alle amministrazioni locali di soddisfare gli interessi generali della collettività, indipendentemente dallo sfruttamento o meno, da parte dei singoli contribuenti, del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Di conseguenza, fatte salve le esenzioni, le riduzioni e gli esoneri normativamente previsti, tutta la collettività è tenuta a contribuire al sostentamento del servizio, senza che assumano rilievo le diverse condizioni soggettive dei contribuenti e le scelte dagli stessi operate.