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lanci-gennaio-2025 Tributi locali: i termini di notifica delle cartelle

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con la sentenza n. 2144 del 23 aprile 2021, la ctr lazio, sezione di latina, ha sancito la nullità della cartella di pagamento riportante l’iscrizione a ruolo della tassa sui rifiuti urbani, qualora la notifica della stessa intervenga oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. infatti, le procedure di riscossione dei tributi locali di cui all’art. 1, comma 163, legge n. 296/2006, prevedono espressamente che il titolo esecutivo sia notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. sul punto si ricorda che, una volta decorsi sessanta giorni dalla notifica del titolo esecutivo, in mancanza del pagamento o della presentazione del ricorso, l’accertamento diventa definitivo. entro il 31 dicembre del terzo anno successivo, l’ente impositore è quindi tenuto a notificare la cartella di pagamento, a pena di decadenza. nel caso esaminato dalla commissione tributaria regionale, l’atto di accertamento è stato notificato il 5 ottobre 2011, per poi divenire definitivo (in mancanza di pagamento o impugnazione) il 5 dicembre e quindi esecutivo in data 22 marzo 2012. la notifica della relativa cartella di pagamento sarebbe dunque dovuta avvenire entro il 31 dicembre 2015, ma è stata effettuata soltanto il 12 luglio 2017, determinandone coì la decadenza. in conclusione si evidenzia che, a seguito delle novità apportate dall’art. 1, comma 792, legge n. 160/2019, c.d. “legge di bilancio 2020”, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’istituto dell’accertamento esecutivo, in precedenza applicabile alle sole entrate erariali, è stato esteso anche alle entrate degli enti locali. allo stato attuale, pertanto, in caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto, l’avviso di accertamento diventa immediatamente esecutivo e costituisce titolo per intraprendere immediatamente l’esecuzione forzata, senza che ricorra più l’obbligo della previa notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale. ©riproduzione riservata
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