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Entro il 30 giugno prossimo, i contribuenti “non in regime di impresa” che hanno deciso di avvalersi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, dovranno perfezionare la rivalutazione pagando l’imposta sostitutiva.
La possibilità di rivalutazione di terreni e partecipazioni in società non quotate è stata introdotta dalla Legge Finanziaria del 2002 (articoli 5 e 7, Legge n. 448/2001) e, successivamente, altri provvedimenti hanno provveduto a riaprire i termini per accedere alla rivalutazione, modificando la data cui fare riferimento per il possesso dei beni e i termini per l’effettuare gli adempimenti richiesti, nonché la misura dell’aliquota dell’imposta sostitutiva.
Con riferimento al 2020, la rivalutazione si è resa possibile grazie ai seguenti provvedimenti:
Da ultimo, la Legge di Bilancio 2021, oltre a prevedere la proroga della rivalutazione, ha disposto anche la modifica delle aliquote dell’imposta sostitutiva, prevedendo un'unica aliquota all'11% applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola).
Per la rivalutazione, il valore da assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, si determina sulla base di una perizia giurata di stima e tale valore deve essere assoggettato a un’imposta sostitutiva.
Per la nuova rivalutazione disposta dalla L. 178/2020, sia la perizia sia il versamento sono da effettuarsi entro il 30 giugno 2021.
Il pagamento può avvenire in unica soluzione, oppure in massimo di tre rate annuali di pari importo, corrispondendo l’interesse del 3% annuo sull’importo delle rate successive alla prima.
Gli interessi da calcolare decorrono dal 1° luglio 2021 e sono da versare contestualmente a ciascuna rata, vale a dire il 30 giugno 2022 e il 30 giugno 2023.
Ricapitoliamo quanto detto sin ad ora nella tabella seguente:
Data possesso |
Norma di riferimento |
Imposta sostitutiva |
Data di perizia |
Data versamento |
1° gennaio 2021 |
L. 160/2019 |
11% |
30 giugno 2021 |
Unica soluzione: 30 giugno 2020 Rate: 30 giugno 2020 30 giugno 2021 30 giugno 2022 |
1° luglio 2020 |
D.L. 34/2020 |
11% |
30 giugno 2021 |
Unica soluzione: 15 novembre 2020 Rate: 15 novembre 2020 15 novembre 2021 15 novembre 2022 |
1° gennaio 2021 |
L. 178/2020 |
11% |
30 giugno 2021 |
Unica soluzione: 30 giugno 2021 Rate: 30 giugno 2021 30 giugno 2022 30 giugno 2023 |
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà avvenire tramite Modello F24, indicando nel campo “anno di riferimento” il “2021” e nel campo “codice tributo” uno dei seguenti codici:
Nel caso di versamento dell’intero importo o della prima rata oltre il 30 giugno 2021, la rivalutazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l’eventuale plusvalenza.
Per quanto riguarda il Modello Redditi PF 2021, coloro che si sono avvalsi della facoltà di rivalutazione ai sensi delle norme previste dalla Legge n. 160/2019 e del D.L. n. 34/2020 dovranno compilare:
Sono soggetti abilitati alla redazione delle perizie:
Tra i soggetti abilitati sono inclusi anche i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Per quanto concerne l’asseverazione della perizia sono competenti, oltre alle cancellerie dei tribunali, anche gli uffici dei Giudici di pace e i Notai.