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Entro il prossimo 30 giugno 2021, i soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese, nonché i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), sono tenuti al versamento del diritto annuale CCIAA 2021.
Il pagamento del diritto annuale, infatti, deve essere effettuato, in un’unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi e, dunque, entro il 30 giugno o, applicando la maggiorazione dello 0,40%, entro il 30 luglio 2021.
Il diritto è dovuto anche dalle società in liquidazione e dalle imprese che, pur avendo comunicato la cessazione totale dell’attività, non si sono cancellate dal Registro delle Imprese.
Ai fini della determinazione dell’importo dovuto sono previste diverse metodologie, differenziate in funzione della tipologia di contribuente. In ogni caso, il diritto è dovuto per ciascuna unità locale o sede secondarie iscritta nel Registro delle Imprese.
In particolare, sono tenuti al pagamento del diritto annuale CCIAA in misura fissa:
Sono, invece, tenuti al pagamento in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente:
Dal pagamento del diritto annuale CCIAA sono escluse:
Con la Nota n. 286980 del 22 dicembre 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato le misure del diritto annuale CCIAA per l’anno 2021.
Di seguito evidenziamo gli importi dovuti dai soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale CCIAA in misura fissa.
Diritto dovuto in misura fissa (*) |
||
Soggetto |
Sede legale |
Unità locale |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria |
100,00 euro |
20 euro |
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale |
44 euro |
8,80 euro |
Soggetti iscritti esclusivamente al REA |
15 euro |
|
Imprese con ragione sociale di società semplice agricola |
50 euro |
10 euro |
Imprese con ragione sociale di società semplice non agricola |
100 euro |
20 euro |
Società tra avvocati |
100 euro |
20 euro |
Imprese con sede principale all’estero (per ogni unità locale o sede secondaria) |
=== |
55 euro |
I soggetti tenuti al versamento del diritto annuale in misura percentuale devono determinare l’importo dovuto sulla base del fatturato IRAP conseguito nel 2020 (e indicato nel Modello IRAP 2021). Al fatturato IRAP 2020 devono essere applicate le aliquote indicate nella seguente tabelle, differenziandole per scaglioni di fatturato. L’importo ottenuto deve poi essere ridotto del 50% (ed eventualmente aumentato della maggiorazione del 20% deliberata dalla propria CCIAA).
Diritto dovuto in misura percentuale (*) |
||
Scaglioni di fatturato |
Misura fissa e aliquote |
|
Oltre euro |
Fino a euro |
|
0 |
100.000 |
200,00 euro (misura fissa) |
100.000 |
250.000 |
200,00 euro + 0,015% sulla parte eccedente 100.000 euro |
250.000 |
500.000 |
222,50 euro + 0,013% sulla parte eccedente 250.000 euro |
500.000 |
1.000.000 |
255,00 euro + 0,010% sulla parte eccedente 500.000 euro |
1.000.000 |
10.000.000 |
305,00 euro + 0,009% sulla parte eccedente 1.000.000 euro |
10.000.000 |
35.000.000 |
1.115,00 euro + 0,005% sulla parte eccedente 10.000.000 euro |
35.000.000 |
50.000.000 |
2.365,00 euro + 0,003% sulla parte eccedente 35.000.000 euro |
Oltre 50.000.000 |
2.815,00 euro + 0,001% sulla parte eccedente 50.000.000 euro (fino a un massimo di 40.000 euro) |
La somma minima da versare per il primo scaglione è pari a 100 euro, mentre l’importo massimo da versare non deve superare la soglia di 20.000 euro.
Ai fini della determinazione dell’importo dovuto, le società agricole sono comunque tenute alla presentazione del Modello IRAP 2021 (relativo al 2020).
Da ultimo si evidenzia che ciascuna Camera di Commercio può aumentare la misura del diritto annuale (sia in misura fissa che in base al fatturato), fino ad un massimo del 20% (*).
Il versamento del diritto CCIAA deve essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, quindi entro il 30 giugno o, applicando la maggiorazione dello 0,40%, nei trenta giorni successivi, quindi entro il 30 luglio 2021.
Il versamento deve essere eseguito tramite Modello F24, compilando la sezione "IMU ed altri tributi locali" ed utilizzando il codice tributo “3850”. Quale "codice ente" deve essere indicata la sigla della provincia ove ha sede la Camera di Commercio destinataria del versamento.
In caso di pagamento oltre i termini previsti, è possibile regolarizzare spontaneamente la violazione mediante l’istituto del ravvedimento operoso (beneficiando delle riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili). A tal fine, nel Modello F24 devono essere esposti i seguenti codici tributo: