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lanci-gennaio-2025 La dichiarazione IMU 2021 si compila sul vecchio modello

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come noto, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, ricorre l’obbligo di presentare la dichiarazione imu sulla base del modello previsto dal d.m. 30 ottobre 2012. pertanto, se il possesso dell’immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2020, entro il prossimo 30 giugno 2021 deve essere presentata la dichiarazione imu relativa al 2020. qualora, invece, le variazioni intervengano nel corso del 2021, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2022. l’obbligo di presentazione della dichiarazione imu interessa anche i contribuenti che nel 2020 hanno beneficiato delle esenzioni imu accordate al fine di sostenere talune categorie di soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica covid-19. questi soggetti, in particolare, devono barrare la casella “esenzioni” del modello imu, per comunicare al comune territorialmente competente la fruizione delle esenzioni covid-19 nel 2020. come espressamente precisato dal ministero dell’economia e delle finanze, l’omessa presentazione della dichiarazione non determina la revoca dell’agevolazione, ma (soltanto) l’irrogazione della sanzione amministrativa fissa di 50 euro. l’omessa presentazione della dichiarazione imu non preclude neppure, fatta salva l’irrogazione della sanzione fissa pari a 50 euro, la fruizione dell’aliquota imu ridotta accordata ai fabbricati merce non locati delle imprese di costruzione. in relazione agli immobili inagibili o inabitabili, invece, la riduzione del 50% della base imponibile è riconosciuta a condizione che lo stato di inagibilità o di inabitabilità sia stato comunicato al comune competente. allo stesso modo, ricorre l’obbligo di presentazione della dichiarazione relativamente alle aree edificabili (con riferimento sia all’anno di acquisizione della qualifica di area edificabile che a quelli di variazione del relativo valore imponibile). terreni agricoli e aree edificabili. per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli o coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola non è dovuta l’imposta. l’esenzione si applica anche nell’ipotesi in cui il terreno coltivato sia qualificato come area edificabile (comma 741, dell’articolo 1, legge 160/2019), in tal caso l’esenzione imu si applica non solo ai proprietari ma anche ai comproprietari del fondo (risoluzione 2/df/2020). ricordiamo che la qualifica di cd o iap e la corrispondente iscrizione previdenziale, qualora fosse mutata nel corso del 2020, richiede la presentazione della dichiarazione imu con la valorizzazione del campo 14. per quanto riguarda i terreni agricoli, l’imu 2021 non è dovuta per quelli:. ubicati nei comuni menzionati nell’elenco di cui alla circolare del ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (se accanto all’indicazione del comune è riportata l’annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla “pd”, significa che l’esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale);. ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato a annesso alla legge n. 448 del 2001;. a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. ricordiamo che le stesse istruzioni per la compilazione della dichiarazione imu segnalano che i comuni sono a conoscenza delle particelle di terreni agricoli ricadenti nelle aree di montagna o di collina per le quali vige l’esenzione. pertanto, non è necessario segnalare tale ipotesi nella dichiarazione imu (campo 15). ©riproduzione riservata
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