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Durante la mattinata del 23 giugno 2021, la redazione del Sole 24 Ore ha organizzato l’incontro estivo di “Speciale Telefisco”, durante il quale sono stati forniti chiarimenti in merito alle tematiche fiscali di maggiore attualità.
Per la tipicità e la complessità del dispositivo, ha rivestito un ruolo centrale il provvedimento che ha introdotto l’agevolazione meglio nota come “superbonus 110%”, infatti, la maggior parte dei quesiti pervenuti vertevano su tale tematica.
Numerose sono state le casistiche rappresentate dagli istanti e, con lo scopo di esaminarne le più interessanti, è nostro intento proporre alcune circolari che ne analizzeranno i contenuti.
Come noto, i commi da 5 a 7 dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020, trattano della possibilità di fruire della maxi detrazione (110%) nel caso in cui vengano installati impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici o strutture pertinenziali ovvero, come previsto dal comma 6 del medesimo articolo, vengano installati impianti di accumulo, integrati al sistema fotovoltaico, che consentano di utilizzare l’elettricità in un momento successivo.
Condizione imprescindibile per l’ottenimento dell’agevolazione di cui trattasi è che, essendo tali interventi qualificati come “trainati”, l’installazione dei medesimi deve avvenire congiuntamente alla realizzazione di interventi “trainanti”, identificati dal comma 1 o 4 dell’articolo 119 del D.L. 34/2020 (isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, intervento di adeguamento sismico) e l’edificio interessato deve raggiungere, laddove possibile, un miglioramento di almeno due classi energetiche.
Ulteriore condizione richiesta per il perfezionamento dell’operazione determinante l’agevolazione fiscale, è che, in base al comma 7 dell’articolo 119 del D.L. 34/2020, l’energia non auto consumata in sito o non condivisa, venga ceduta al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del D.Lgs. del 29 dicembre 2003, n. 387.
Rispettando le condizioni richieste, il contribuente potrà fruire di una detrazione d’imposta così determinata:
Preso atto delle caratteristiche degli interventi da effettuare nonché dei limiti economici delle agevolazioni ad essi applicabili, sorge spontanea la domanda collegata ai requisiti richiesti per l’ammissibilità alla maxi detrazione.
Tra questi troviamo l’obbligo di cedere al GSE l’eccedenza dell’energia prodotta che deve avvenire tramite apposita procedura (a carico del contribuente) che attiverà il servizio di ritiro da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
In pratica, una volta presentata l’istanza per la cessione dell’energia eccedente, il GSE avvierà una istruttoria per verificare se l’impianto di produzione è conforme ai requisiti richiesti dalla normativa all’uopo istituita.
Al termine di tale istruttoria (che solitamente richiede tempo), il GSE comunicherà (tramite mail) al contribuente l’esito della medesima che, in caso di risposta positiva, risulterà essere prodromica alla successiva sottoscrizione della convenzione tra le parti (GSE e contribuente).
Di fatto, il perfezionamento del contratto avverrà dopo un lasso di tempo che può risultare piuttosto ampio e comportare il blocco dell’agevolazione in capo al contribuente.
Per tale motivo, l’Amministrazione Finanziaria, rispondendo ad una precisa domanda effettuata da un soggetto che rappresentava la fattispecie più sopra analizzata, ha chiarito che per il rispetto del requisito legato alla cessione al GSE dell’energia sovraprodotta è sufficiente attendere il momento in cui avviene l’accettazione dell’istanza da parte del Gestore dei Servizi Energetici anticipando, pertanto, il periodo di perfezionamento del contratto.