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Con il Messaggio n. 2433 del 28 giugno 2021, l’INPS ha reso le attese istruzioni circa il bonus di 100 euro settimanali per nucleo familiare previsto dall’art. 2, D.L. n. 30/2021, per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia.
Il bonus è riconosciuto a favore delle seguenti tipologie di soggetti:
con figli conviventi minori di 14 anni o figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992, a prescindere dalla loro età.
A differenza del bonus baby sitting, il beneficio in esame è erogato a prescindere dalla sussistenza dei casi di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza, della durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o dalla quarantena del figlio disposta dall’ASL.
La domanda per il bonus centri estivi deve essere presentata entro il 15 luglio 2021, per le settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia fino al 30 giugno 2021, mediante uno dei seguenti canali:
I soggetti che intendono presentare domanda attraverso l’applicazione web possono accedere al servizio autenticandosi tramite SPID, almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), ovvero tramite il PIN di tipo dispositivo rilasciato dall’INPS entro il 1° ottobre 2020.
Alla richiesta del bonus deve essere allegata la documentazione attestante l’iscrizione a centri e strutture (ad esempio, fatture, ricevute di iscrizione o di pagamento), indicando i periodi di iscrizione del figlio convivente che, come risultante dalla documentazione allegata, non possono andare oltre il 30 giugno 2021.
Nell’istanza deve essere indicato anche il codice fiscale o la Partita IVA del centro estivo o della struttura, nonché il codice identificativo della tipologia di struttura, da scegliere tra uno dei seguenti:
Il bonus è erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale, con accredito sul libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso Poste Italiane, secondo la scelta indicata all’atto della domanda. In ogni caso, lo strumento scelto per il pagamento deve essere intestato al soggetto richiedente.
Da ultimo si evidenzia che il bonus in esame è incompatibile, negli stessi periodi, con la fruizione del bonus asili nido.