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Con l’importante Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha raccolto (in 539 pagine) un compendio dei principali documenti di prassi che identificano le spese che danno diritto a deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta da indicare nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche riferita al periodo d’imposta 2020.
La casistica che intendiamo analizzare nella presente circolare riguarda la possibilità, al ricorrere di talune condizioni, di incrementare la detrazione di determinati premi assicurativi dall’ordinaria percentuale del 19% alla ben più interessante percentuale del 90%.
Per le polizze stipulate o rinnovate a decorrere dal 1° luglio 2020, viene concesso un importante incremento alla detrazione ordinaria del 19%, sulle spese che abbiano oggetto il rischio di “evento calamitoso”, se contestualmente viene ceduto all’impresa assicuratrice il credito d’imposta del 110% relativo agli eventi antisismici riferiti all’unità immobiliare e alla relativa pertinenza.
L’incremento concesso, che porta l’ordinaria percentuale di detrazione spettante del 19% ad arrivare al 90%, è soggetto a condizioni, limiti ed adempimenti alquanto numerosi, pertanto riteniamo utile riepilogarli di seguito.
In primo luogo, i premi corrisposti devono coprire il rischio di evento calamitoso su unità immobiliari abitative nel loro complesso e quindi non sono contemplate le assicurazioni che riguardano le sole pertinenze.
Inoltre, la stipula effettuata deve contestualmente prevedere la cessione all’impresa assicuratrice, del credito d’imposta del 110% scaturente dall’esecuzione di interventi antisismici effettuati in zone ad alta pericolosità codificate con i numeri 1, 2 e 3 dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio del 20 marzo 2003, n. 3274.
Ciò sta a significare che se l’immobile oggetto di polizza risulta ubicato nella zona sismica 4, il contribuente non potrà beneficiare di tale agevolazione incrementale.
Come noto, la cessione del credito derivante dal super sismabonus, è disciplinata dall’articolo 121 del D.L. 34/2020 che ne circoscrive le caratteristiche oggettive (interventi antisismici di cui all’articolo 16 del D.L. 63/2013 e comma 4 dell’articolo 119 del D.L 34/2020), pertanto, la detrazione per i premi assicurativi (non essendo contemplata in tale ambito) non potrà essere ceduta, ma dovrà spettare al contraente della polizza, in quanto tale norma è riferibile al bene e non alla persona.
Ricordiamo, inoltre, che, in base ad espressa statuizione normativa, gli interventi antisismici, e quindi le corrispondenti polizze, possono essere effettuati anche su un numero di unità abitative superiore a due.
Relativamente all’aspetto temporale, abbiamo già precisato che l’incremento percentuale della detrazione potrà essere applicato alle polizze stipulate a decorrere dal 1° luglio 2020 e, tra queste, rientrano anche gli eventuali rinnovi (effettuati sempre a decorrere dal 1° luglio 2020) di contratti preesistenti, in quanto assimilabili a nuove stipule.
Pertanto, le polizze pluriennali stipulate prima del 1° luglio 2020, non potranno fruire della detrazione al 90%, ma continueranno a determinare un risparmio fiscale limitato al 19%.
Con riferimento al caso di polizze “multirischio” che coprono eventi dannosi diversi, l’Agenzia delle Entrate ha chiaramente espresso che la detrazione maggiorata potrà essere calcolata limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi, di conseguenza il contribuente dovrà richiedere alla propria compagnia assicuratrice di evidenziare tale quota nel caso il premio risulti omnicomprensivo.
Altra importante condizione per l’applicabilità di tale agevolazione è che il pagamento sostenuto dal soggetto richiedente risulti effettuato tramite versamento bancario o postale, ovvero con altro sistema che permetta la sua “tracciabilità”.
Essendo un’agevolazione strettamente correlata alla fruibilità del “superbonus” ed alla sua cessione come credito d’imposta, la documentazione da controllare e da conservare risulta essere estremamente corposa e la Circolare n. 7/E/2021 ne riporta l’elenco a pagina 234.
Tra le limitazioni di detraibilità riferite a tale fattispecie, troviamo il fatto che per poterne godere nell’intera misura, il contribuente deve essere titolare di un reddito complessivo fino a 120.000 euro.
Nel caso, infatti, di superamento di tale soglia e fino al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro, la detrazione applicabile subirà un decremento fino ad azzerarsi in coincidenza della soglia massima stabilita dal Legislatore (240.000 euro).
A titolo esemplificativo, se il contribuente possiede un reddito complessivo pari a 200.000 euro, dovrà operare la seguente operazione:
Con riferimento ai condomìni, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano tra le polizze soggette alla detrazione maggiorata anche quelle stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze.
La quota di premio riferita a ciascun condòmino sarà certificata dall’amministratore del condominio, diversamente la prova dell’effettivo pagamento e la copia della polizza che attesti che la quota pagata dal condòmino è riferita alla sua unità immobiliare dovrà essere prodotta dallo stesso soggetto interessato alla detrazione maggiorata.