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Con il Provvedimento del 6 luglio 2021, n. 180139, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni riguardanti i contenuti informativi e le tempistiche per la trasmissione delle istanze che permettono di ottenere il contributo a fondo perduto a fronte della riduzione concessa sui canoni di locazione abitativi.
La trasmissione telematica dell’istanza potrà essere effettuata, dai soggetti interessati, a partire dal 6 luglio 2021 e fino al 6 settembre 2021 e consentirà di ottenere una compartecipazione finanziaria da parte dello Stato pari al 50% (fino ad un massimo di 1.200 euro per locatore) della riduzione concessa dal locatore al conduttore secondo quanto stabilito dall’articolo 9-quater del D.L. n. 137/2020 convertito nella Legge n. 176/2020.
Con la presente circolare cerchiamo di riepilogare brevemente gli aspetti caratterizzanti la presente agevolazione.
La norma istitutrice individua con precisione le caratteristiche soggettive e oggettive richieste per potere accedere ai benefici finanziari introdotti dall’articolo 9-quater del D.L. n. 137/2020 che, per opportuna informazione, riepiloghiamo di seguito.
I soggetti interessati sono le persone fisiche o soggetti diversi, titolari o meno di Partita IVA che detengono immobili residenziali, ubicati in Comuni ad alta tensione abitativa, concessi in locazione al conduttore che li detiene come abitazione principale, con contratti in essere alla data del 29 ottobre 2020.
Relativamente all’individuazione dei Comuni ad alta tensione abitativa, ci soccorre l’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del D.L. n. 551/1988 e l’allegato A della delibera CIPE n. 87/2003 dove è possibile trovare un elenco dettagliato delle zone nelle quali deve risultare ubicato l’immobile oggetto della locazione.
Inoltre, è necessario che l’immobile locato sia stato adibito ad abitazione principale del conduttore, pertanto in esso deve dimorare abitualmente, e ciò deve risultare nella sua residenza anagrafica.
È stato inoltre chiarito dall’Agenzia delle Entrate che l’ottenimento del contributo prescinde dal regime fiscale adottato per il contratto di locazione, quindi l’eventuale applicazione allo stesso della “cedolare secca” non inficia in alcun modo la possibilità di richiedere il beneficio finanziario.
Altra condizione richiesta riguarda la rinegoziazione in diminuzione dei canoni per tutto o parte dell’anno 2021.
Tali rinegoziazioni devono avere data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020 e possono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate, con apposito modello RLI, entro il 31 dicembre 2021.
Si precisa che le comunicazioni di rinegoziazione già trasmesse all’Agenzia alla data del 6 luglio 2021 o prima della trasmissione dell’istanza, potranno essere considerate valide solo se hanno data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.
Per quanto riguarda le rinegoziazioni in diminuzione che si intendono accordare al conduttore successivamente alla data di presentazione dell’istanza, ovvero dopo il 6 settembre 2021 (data ultima per la presentazione dell’istanza), sono anch’esse oggetto del contributo e possono essere indicate nell’istanza come rinegoziazioni programmate, con indicazione dell’impegno alla comunicazione all’Agenzia tramite il modello RLI entro il 31 dicembre 2021. Il contributo relativo a tali rinegoziazioni sarà effettivamente spettante ed erogato solo limitatamente a quelle che risulteranno effettivamente comunicate tramite il modello RLI alla data del 31 dicembre 2021.
Con riferimento alla misura del contributo spettante, viene previsto un intervento finanziario pari al 50% dell’importo complessivo della rinegoziazione in diminuzione del canone di locazione per l’intero anno 2021, con un limite massimo, per locatore, pari a 1.200 euro.
Nel caso di contratti di locazione con più locatori, l’importo delle rinegoziazioni è attribuito al singolo locatore in base alla percentuale di possesso dell’immobile.
Precisiamo, inoltre, che sulla base delle istanze pervenute, l’Agenzia delle Entrate verificherà la capienza dei fondi messi a disposizione (attualmente 100 milioni di euro) ed eventualmente parametrerà in modo proporzionale i contributi da corrispondere agli aventi diritto.
Come già affermato, l’istanza potrà essere trasmessa dal locatore o da un professionista abilitato in base all’articolo 3, comma 3 del D.P.R. n. 322/1998 in possesso di delega al “Cassetto Fiscale”, a partire dal 6 luglio 2021 e fino al 6 settembre 2021.
Nel caso siano presenti più locatori, ognuno di questi sarà tenuto alla presentazione della propria istanza, che si compone di un frontespizio ove riportare i dati del richiedente, l’IBAN ed alcune informazioni generali riguardanti l’istanza stessa, ed un quadro “A” riguardante i dati dei contratti di locazione ed i requisiti della rinegoziazione effettuata o programmata.
Per la trasmissione è stato predisposto un apposito servizio web nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, che consente di selezionare i contratti di locazione intestati al richiedente e precompilare i campi dell’istanza, attingendo alla base dati dei contratti registrati e delle relative rinegoziazioni comunicate.
Il locatore deve compilare un’unica istanza, inserendo in essa tutte le rinegoziazioni che hanno i requisiti previsti (anche successive per lo stesso contratto) per le quali richiede il contributo. Nel caso in cui il locatore presenti un’istanza con dati errati o nella quale non è stata inserita una o più rinegoziazioni, potrà presentare un’istanza sostitutiva entro la data del 6 settembre 2021, nella quale dovrà inserire nuovamente tutte le rinegoziazioni per le quali richiede il contributo.
Nel quadro A sono presenti tre sezioni da compilare, con riferimento ad ogni contratto di locazione rinegoziato; in particolare le tre sezioni riguardano:
Al fine di aiutare i contribuenti nella compilazione dell’istanza in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto una “Guida” apposita consultabile presso il suo portale: www.agenziaentrate.gov.it, corredata di esempi in grado di fornire le risposte anche per i casi più articolati.
Una volta trasmessa l’istanza, l’Agenzia rilascerà un “protocollo telematico” attestante la ricezione del documento e, successivamente, effettuati i controlli formali, sarà trasmessa al contribuente una ricevuta di “presa in carico” ovvero di “scarto”.
Trascorso il 31 dicembre 2021 ed effettuate ulteriori verifiche ed eventuali correzioni di importi, l’Agenzia calcolerà i contributi da corrispondere sulla base delle disponibilità dei fondi stanziati e provvederà all’accredito corrispondente sul conto corrente previamente segnalato dal locatore.
Per ultimo, ricordiamo che eventuali errori commessi nella compilazione dell’istanza potranno essere corretti trasmettendo, entro il 6 settembre 2021, una nuova istanza che automaticamente invaliderà quella trasmessa in precedenza.