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lanci-gennaio-2025 Controlli sulle istanze del contributo a fondo perduto: definiti i codici tributo per la restituzione dei contributi non spettanti

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con la risoluzione n. 45/e del 7 luglio 2021, l’agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo da esporre nel modello f24 elide per il versamento degli importi dovuti a seguito della notifica degli atti di recupero dei contributi a fondo perduto non spettanti. sul punto, il comma 12 dell’art. 25, d.l. n. 34/2020, prevede che qualora il contributo a fondo perduto risulti in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento delle verifiche antimafia, l’agenzia delle entrate procede al suo recupero, irrogando le sanzioni di cui all’art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471/1997 (dal 100% al 200% del contributo percepito) e applicando gli interessi di cui all’art. 20, d.p.r. n. 602/1973, in base alle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 421 a 423, legge n. 311/2004, senza la possibilità di avvalersi della definizione agevolata di cui agli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, d.lgs. n. 472/1997. tale previsione in materia di recupero dei contributi non spettanti si applica, oltre che al contributo istituito dal “decreto rilancio”, anche alle altre tipologie di contributi a fondo perduto successivamente introdotti. al fine di consentire il versamento degli importi in tutto o in parte non spettanti tramite il modello "f24 versamenti con elementi identificativi" (ossia, il modello f24 elide), la risoluzione in esame ha istituito i seguenti codici tributo:. “7500”, denominato “recupero contributi a fondo perduto erogati dall’agenzia delle entrate in relazione all’emergenza covid-19 - contributo”;. “7501”, denominato “recupero contributi a fondo perduto erogati dall’agenzia delle entrate in relazione all’emergenza covid-19 - interessi”;. “7502”, denominato “recupero contributi a fondo perduto erogati dall’agenzia delle entrate in relazione all’emergenza covid-19 - sanzioni”. in sede di compilazione del modello f24 elide sono indicati:. nella sezione “contribuente”, i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;. nella sezione “erario ed altro”: nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato “aaaa”), i dati riportati nell’atto di recupero inviato dall’ufficio dell’agenzia delle entrate;. nel campo “tipo”, la lettera “r”;. nel campo “codice”, i codici tributo sopra indicati;. nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto. infine, per il versamento delle spese di notifica può essere utilizzato il codice tributo già esistente “a100”. considerate le misure delle sanzioni applicate, dal 100% al 200% del contributo erogato, qualora il contributo incassato sia in tutto o in parte non spettante, è dunque opportuno ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, d.lgs. n. 472/1997, al fine di regolarizzare la propria posizione prima della notifica dell’atto di recupero dell’agenzia delle entrate. ©riproduzione riservata
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