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Con le Risposte a Interpello n. 468 e n. 470 dell’8 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni interessanti chiarimenti sul contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, comma 1, D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, peraltro applicabili anche ai precedenti e successivi contributi riconosciuti a fronte dell’emergenza epidemiologica in corso.
Nella Risposta a Interpello n. 468/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un’impresa che esercita l’attività di lavaggio auto, e che, sino al mese di luglio 2019, svolgeva anche l’attività di gestione di un distributore di carburante per autotrazione.
L’impresa istante, in particolare, si è rivolta all’Amministrazione Finanziaria per comprendere se i ricavi derivanti dall’attività di distributore di carburanti, cessata in data 11 luglio 2019, debbano essere considerati ai fini:
Peraltro, come indicato dalla C.M. n. 15/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, in relazione alla determinazione dei ricavi conseguiti dai distributori di carburanti e dai rivenditori di tabacchi e beni di monopolio, l’impresa istante ritiene che dall’ammontare dei ricavi conseguiti dall’attività di cessione di carburanti debba essere sottratto il prezzo corrisposto al fornitore.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, comma 1, D.L. n. 41/2021, occorre considerare soltanto i ricavi dell’attività di lavaggio auto, escludendo quelli conseguiti dall’attività di distribuzione carburanti, cessata nel 2019. I ricavi dei mesi da gennaio a luglio 2019 devono essere quindi considerati al netto dei proventi relativi all’attività di cessione di carburanti.
Nella Risposta a Interpello n. 470/E/2021, l’Agenzia delle Entrate è invece tornata a esprimersi sull’inclusione o meno dei rimborsi spese nei ricavi rilevanti ai fini della verifica della riduzione del fatturato.
Il caso esaminato dall’Amministrazione Finanziaria riguarda, in particolare, una società che, in forza di un contratto stipulato con un ente pubblico, ottiene il rimborso di taluni costi sostenuti per i servizi resi (spese di viaggio, vitto e alloggio), dietro presentazione di semplici note spese.
Richiamando il paragrafo 3.3 della C.M. n. 5/E/2021, l’Amministrazione Finanziaria ha ricordato che le anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate, non devono essere incluse nel calcolo del fatturato necessario per determinare lo scostamento medio rilevante ai fini dell’ottenimento del contributo. Diversamente, concorrono alla determinazione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, i rimborsi spese (vitto, viaggio, alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente.
Di conseguenza, le anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, escluse da IVA ai sensi dell’art. 15, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, non concorrono alla determinazione del fatturato rilevante.