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lanci-gennaio-2025 Superbonus: lo stato avanzamento lavori (SAL) per la cessione o lo sconto sul corrispettivo è richiesta solo per gli interventi legati alla maxi detrazione

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a seguito dell’interrogazione parlamentare n. 5-06307 del 7 luglio 2021, il ministero dell’economia ha sancito un principio secondo il quale la cessione del credito o lo sconto in fattura potranno essere effettuati nel rispetto del meccanismo dei sal (stato avanzamento lavori, almeno pari al 30% del totale per un massimo di due sal riconosciuti), solamente se riferiti ad interventi legati al “superbonus”. tale meccanismo, infatti, non è richiesto laddove gli interventi elencati al comma 2 dell’articolo 121 del d.l. n. 34/2020, non prevedano l’applicazione degli stati avanzamento lavori, con la conseguenza che l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura potrà esercitarsi in qualunque momento, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento. la risposta parlamentare trae le sue origini da un preciso quesito che chiedeva conferma di una precedente posizione adottata dall’agenzia delle entrate secondo la quale: “l'opzione per la cessione e/o sconto, alternativa alla detrazione diretta, resta condizionata dall'avanzamento dei lavori (sal) limitatamente agli interventi che fruiscono del 110%. qualora si tratti, invece, di detrazioni ordinarie (per esempio, 50% e 65%) per le quali non siano stati previsti sal, il contribuente ha facoltà di eseguire la detta scelta in qualsiasi momento, senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi”. mentre, in relazione agli interventi collegati alla maxi detrazione, il legislatore ha condizionato la cessione del credito o lo sconto in fattura solamente al ricorrere di oggettivi accadimenti (almeno 30% dell’intervento e sono ammessi al massimo due sal per lavoro), le altre disposizioni agevolative legate agli interventi edilizi (ecobonus, sismabonus, installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici), non impongono il rispetto di tali vincoli. per tale motivo, l’interpretazione fornita dal mef al comma 1-bis dell’articolo 121 del d.l. n. 34/2020, attribuisce mera facoltà all’esercizio dell’opzione ivi specificata, disponendo che, al di fuori della disciplina legata al superbonus, la stessa non implica, necessariamente, l’esistenza dei sal. si tratta di una presa di posizione alquanto interessante per i contribuenti, in quanto semplifica le procedure da porre in essere per le operazioni che non rientrano nel perimetro applicativo del superbonus. resta fermo il fatto che per l’esercizio dell’opzione che consente la cessione o lo sconto, il soggetto interessato, oltre a fare riferimento alla data dell’effettivo pagamento, dovrà dimostrare che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati, onde evitare fenomeni di anticipazione finanziaria nell’utilizzo del credito ceduto. ©riproduzione riservata
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