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Con il Provvedimento 8 luglio 2021, prot. n. 183994/2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative dell’art. 4, D.Lgs. n. 127/2015, relativo alla predisposizione delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche e della Dichiarazione annuale IVA.
Sul punto si ricorda che, a decorrere dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, è previsto, in via sperimentale e nell’ambito di un programma di assistenza basato sui dati acquisiti con:
che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia:
Inoltre, a partire dalle operazioni IVA realizzate dal 1° gennaio 2022, è previsto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei soggetti passivi anche la bozza della Dichiarazione annuale IVA (il Modello IVA, in particolare, sarà messo a disposizione dei contribuenti dal 10 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento).
In relazione alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2022, il provvedimento in esame prevede che le bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale siano predisposte esclusivamente nei confronti dei soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA.
Inoltre, per gli anni d’imposta 2021 e 2022, sono espressamente esclusi dal programma sperimentale de quo:
nonché i soggetti di cui all’art. 17-ter, commi 1 e 1-bis, D.P.R. n. 633/1972, ossia le Pubbliche Amministrazioni e gli altri enti e società presenti nell’elenco pubblicato, a cura del Dipartimento delle Finanze, ai sensi del D.M. 9 gennaio 2018.
Come sopra anticipato, a partire dai registri IVA relativi al mese di luglio 2021, con riferimento a ciascun trimestre, il soggetto passivo può verificare, direttamente o tramite intermediario delegato, i dati proposti nelle bozze dei registri IVA. Tali dati possono quindi essere convalidati o integrati nel dettaglio con le informazioni mancanti, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
In particolare, la convalida o l’integrazione dei dati delle operazioni inerenti alle bozze dei registri IVA relativi al terzo trimestre 2021, possono essere effettuate a partire dal 13 settembre 2021.
A seguito della convalida dei dati riferiti al trimestre, l’Agenzia delle Entrate procede all’elaborazione della bozza della comunicazione della liquidazione periodica e della bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla liquidazione trimestrale.
L’accesso alle bozze può essere effettuato, direttamente o tramite intermediario delegato, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno della sezione dedicata del portale Fatture e Corrispettivi.
Da ultimo si evidenzia che la convalida o l’integrazione dei dati proposti nei registri IVA in bozza determina il venir meno dell’obbligo di tenuta dei registri IVA fatture emesse e IVA acquisti.