Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con la recente Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interpretazione alquanto restrittiva sull’applicabilità del cosiddetto “bonus facciate”, in quanto limita gli interventi agevolabili a quelli effettuati sulle sole pareti esterne visibili dell’edificio.
Sebbene la presa di posizione dell’Amministrazione Finanziaria derivi dall’interpretazione già fornita in prima battuta dalla Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 e dalla Risposta ad Interpello n. 418 del 29 settembre 2020, la “ratio” della norma istitutrice (Legge n. 160/2019, commi 219-224) non sembra andare verso tale “interpretazione” che, se applicata “alla lettera”, comporterebbe numerose difficoltà ai contribuenti.
Al comma 219 della Legge n. 160/2019 viene specificato che gli interventi agevolabili sono “finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444” e, in base al successivo comma 221, devono essere eseguiti “sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.
Stante tale principio di carattere generale, l’Agenzia delle Entrate ha cercato di definire (purtroppo non in modo chiaro) cosa dovesse intendersi per “facciata esterna degli edifici”, fornendo, nella sua Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, la seguente precisazione:
“l'agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)”.
L’avere inserito, l’aggettivo “visibile” all’interno di un contesto nel quale si parla di “intero perimetro esterno”, ha sicuramente generato confusione, infatti, sull’onda di tale “confusione”, nella Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021, a pagina 359, la stessa Agenzia utilizza esempi che mal si adattano a quella che riteniamo essere la “ratio” della norma sul “bonus facciate”.
In pratica, l’Amministrazione Finanziaria, ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione, stabilisce per la totalità delle pareti, sia esterne che interne, il rispetto del requisito consistente nella visibilità delle stesse dalla strada o dal suolo ad uso pubblico. A nostro avviso, invece, tale affermazione era stata introdotta come “apertura” agli interventi realizzati sulle sole facciate interne che contribuivano all’immagine ed al decoro dell’edificio nel suo complesso.
Estremamente esplicativi sono gli esempi riportati nella Circolare n. 7/E/2021, dove viene precisato che il “bonus facciate” spetta per gli interventi realizzati:
Dalla lettura degli esempi sopra riportati si evince un’estrema chiusura interpretativa da parte dell’Agenzia la quale, non completamente soddisfatta, ribadisce il concetto nel prosieguo della circolare incappando tuttavia, a parere di chi scrive, in una “contraddizione in termini”.
Si legge, infatti, che:
“il bonus facciate non spetta, quindi, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada pubblica o dal suolo ad uso pubblico. A titolo esemplificativo, il bonus facciate non spetta per gli interventi realizzati sull’involucro esterno di un immobile che si trova al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada pubblica o dal suolo pubblico”.
Giunti a questo punto, ciò che riteniamo utile suggerire agli eventuali contribuenti che hanno già intrapreso il percorso dell’agevolazione in oggetto, è che bisognerà dotarsi della più ampia documentazione attestante la visibilità anche parziale delle facciate oggetto di ricondizionamento, auspicando nel frattempo che l’Amministrazione Finanziaria giunga a più “miti” considerazioni.