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La previsione di una soglia che consente l’esenzione dall’applicazione dell’IVA sulle importazioni di beni di modico valore (da 10 a 22 euro) ha generato dei fenomeni distorsivi della concorrenza che, specie a seguito della larghissima diffusione del commercio elettronico, hanno fortemente penalizzato le imprese stabilite nella Comunità.
Al fine di rimuovere tali problematiche, la Direttiva n. 2017/2455/UE ha previsto, a partire dal 1° luglio 2021, l’eliminazione dell’esenzione IVA accordata alle importazioni di beni di modesto valore. Ai fini doganali, invece, permane l’esenzione dall’applicazione dei dazi per i beni compresi in spedizioni di valore fino a 150 euro importati nella Comunità.
A decorrere dal 1° luglio 2021 è inoltre possibile avvalersi delle semplificazioni accordate dal nuovo Import One Stop Shop (IOSS), per assolvere l’IVA all’importazione sulle vendite a distanza, anche tramite interfacce elettroniche, di beni importati da territori o Paesi terzi e di valore non superiore a 150 euro.
In alternativa, gli operatori postali e i corrieri possono avvalersi dello Special arrangement for declaration and payment of import VAT, qualora i beni siano immessi in libera pratica nel Paese membro ove termina la spedizione o il trasporto (in Italia tale sistema, disciplinato dal nuovo art. 70.1, D.P.R. n. 633/1972, è gestito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).
Il nuovo art. 74-sexies.1, D.P.R. n. 633/1972, introdotto dal D.Lgs. n. 83/2021, prevede che:
possano identificarsi allo sportello IOSS in Italia per assolvere gli obblighi IVA relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati di cui all’art. 38-bis, commi 2 e 3, D.L. n. 331/1993, di valore non superiore a 150 euro.
Le operazioni di importazione effettuate in qualsiasi Paese membro, pertanto, possono essere gestite in un unico Stato membro.
I soggetti passivi extracomunitari senza stabile organizzazione in Italia, in particolare, possono applicare il regime in esame per mezzo di un rappresentante fiscale, sempre che non siano stabiliti in un Paese extracomunitario che abbia concluso con l’Unione Europea un accordo di assistenza reciproca in materia di IVA.
Il sistema IOSS si applica alle vendite a distanza di beni importati da territori o Stati terzi, con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.
Nella definizione di vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi rientrano le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o Paese terzo, a un acquirente in uno Stato membro, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
In ogni caso, il regime IOSS non è applicabile alle cessioni di beni soggetti ad accisa (tipicamente alcolici e prodotti del tabacco).
Il regime speciale, inoltre, trova applicazione a condizione che l’acquirente sia:
Ai fini dell’applicazione del regime IOSS alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi, è dunque necessario che i beni siano spediti da un Paese o territorio terzo, che il trasporto sia curato dal fornitore, che il valore della merce sia inferiore a 150 euro e che l’acquirente sia un privato consumatore o, comunque, un ente o un soggetto passivo che non può detrarre l’imposta.
Il regime IOSS consente di identificarsi in un unico Paese membro, o di utilizzare la Partita IVA attribuita dal Paese di stabilimento, per assoggettare all’imposta del Paese del cliente le vendite a distanza effettuate nella Comunità. Tale imposta deve poi essere versata cumulativamente all’Amministrazione Finanziaria Paese di identificazione che, a sua volta, versa l’imposta riscossa ai singoli Paesi di competenza.
In questo modo i fornitori italiani non sono tenuti a identificarsi o a nominare un rappresentante fiscale in tutti i Paesi membri nei quali è importata la merce destinata ai loro clienti.
L’immissione in libera pratica di beni di valore non superiore a 150 euro, dichiarati nell’ambito del regime speciale, beneficia dell’esenzione IVA di cui alla nuova lett. g-ter) del comma 1 dell’art. 68, D.P.R. n. 633/1972, qualora al momento della presentazione della dichiarazione doganale sia comunicato all’ufficio doganale competente il numero di identificazione IVA attribuito al fornitore o al suo rappresentante fiscale ai fini dello IOSS.
Come sopra anticipato, gli operatori iscritti allo sportello IOSS sono tenuti a versare l’imposta dovuta sulla base di una dichiarazione mensile, da presentare entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.
Nella dichiarazione mensile, in particolare, devono risultare:
In caso di errori è possibile rettificare la dichiarazione entro i tre anni successivi alla sua presentazione, indicando lo Stato membro in cui l’IVA è dovuta, il periodo d’imposta e l’ammontare dell’IVA.
Per espressa previsione legislativa, i soggetti che si avvalgono del regime speciale sono dispensati dalla generalità degli obblighi IVA (fatturazione, registrazione, dichiarazione annuale, etc.), che s’intendono assorbiti dalla dichiarazione mensile.
La documentazione relativa alle operazioni compiute avvalendosi del regime speciale deve essere conservata fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello di effettuazione, con obbligo di fornirla in formato elettronico, su richiesta, all’Amministrazione Finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni si considerano effettuate.
Il fornitore registrato allo IOSS deve assoggettare la cessione all’aliquota IVA applicabile nel Paese membro di consumo, ossia nel luogo di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente.
In relazione alle operazioni in esame, la Direttiva n. 2006/112/CE non prevede l’obbligo di emissione della fattura. Tuttavia, i singoli Paesi membri possono comunque imporre l’emissione della fattura. In tale ipotesi il fornitore registrato allo IOSS resta comunque tenuto a osservare le regole di fatturazione previste dallo Stato membro di identificazione (in caso di mancato utilizzo dello sportello unico di importazione, non deve invece essere emessa fattura).
In ogni caso, la fattura, o un altro documento commerciale relativo all’operazione, potrebbe essere richiesta in sede doganale, ai fini dello sdoganamento della merce.