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Nella seduta di ieri, la Camera ha approvato il D.D.L. di conversione del D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ora atteso al vaglio del Senato per essere convertito in legge entro il prossimo 24 luglio.
Tra le tante novità approvate in sede di conversione in legge, assume particolare rilievo la conferma della proroga dei termini di versamento delle imposte risultanti dai Modelli Redditi e IRAP 2021, nonché del saldo IVA 2020.
In particolare, a favore dei contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), compresi i contribuenti “minimi” e forfettari, è previsto che i versamenti in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto siano prorogati al 15 settembre 2021, senza interessi e senza applicazione della maggiorazione dello 0,40%.
La proroga opera in deroga all’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 435/2001 e, pertanto, non è possibile fruire dell’ulteriore differimento di trenta giorni corrispondendo la maggiorazione dello 0,340%.
La proroga al 15 settembre 2021 è applicabile dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo Decreto di approvazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).
Il maggior termine per il versamento delle imposte e dei contributi è riconosciuto anche a favore dei soggetti che presentano altre cause di esclusione dagli ISA (ad esempio, inizio o cessazione dell’attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.), comprese quelle introdotte a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Infine, la proroga è accordata ai contribuenti forfettari e a quelli in regime dei “minimi”, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in possesso dei suddetti requisiti e dichiarano redditi per trasparenza ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR:
Restano escluse dalla proroga le persone fisiche private, per le quali il versamento deve essere quindi effettuato entro le ordinarie scadenze, ossia:
La proroga al 15 settembre riguarda i versamenti in scadenza nel periodo 30 giugno - 31 agosto 2021 e, pertanto, il differimento è applicabile anche dai soggetti IRES i cui termini ordinari di versamento sono successivi al 30 giugno (tali soggetti erano invece esclusi dalla proroga accordata dal D.P.C.M. 28 giugno 2021).
Le società di capitali interessate dagli ISA e con ricavi non superiori a 5.164.569 euro, che hanno termini ordinari di versamento ricadenti nel periodo 30 giugno - 31 agosto 2021, possono dunque fruire della proroga al 15 settembre 2021 (si tratta, ad esempio, delle società di capitali che hanno approvato il bilancio 2020 entro cento ottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio).
Oltre alle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dal Modello IRAP 2021, la proroga opera anche in relazione al versamento del saldo IVA 2020 e, comunque, a tutti i versamenti che seguono gli stessi termini delle imposte dirette:
In relazione al versamento differito del saldo IVA relativo al 2020, si evidenzia che deve essere applicata la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo 2021. La maggiorazione, tuttavia, deve essere applicata solo fino al 30 giugno 2021.
La proroga in esame non prevede la corresponsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo dello 0,40% e, pertanto, in caso di pagamento in forma rateale, gli interessi devono essere corrisposti soltanto sulle rate in scadenza dopo il 15 settembre 2021. Ad esempio, un contribuente che ha scelto di versare le imposte in sei rate, corrispondendo la prima rata il 30 giugno 2021, non è tenuto a corrispondere gli interessi sulle rate in scadenza il 16 luglio e il 20 agosto. Sulle rate in scadenza il 16 settembre, il 16 ottobre e il 16 novembre, invece, devono essere applicati gli interessi del 4% annuo.