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Con il Provvedimento 15 luglio 2021, prot. n. 191910/2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione di cui all’art. 32, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”.
Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, l’art. 32, D.L. n. 73/2021, riconosce:
un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.
Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
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Le spese ammissibili |
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Spese per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività |
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Spese per la somministrazione di tamponi ai soggetti che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari dell’agevolazione |
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Spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea |
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Spese per l'acquisto di dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (incluse le eventuali spese di installazione) |
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Spese per l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti |
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Spese per l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi (incluse le eventuali spese di installazione) |
Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese, oppure in compensazione orizzontale nel Modello F24.
In caso di utilizzo del credito nel Modello F24 non trovano applicazione i limiti alla compensazione di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, pari a 250.000 euro annui, e di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000, pari a 700.000 euro (aumentato a 2 milioni di euro per il 2021).
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, e non rileva neppure ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Come anticipato in premessa, con il Provvedimento 15 luglio 2021, prot. n. 191910/2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta sanificazione.
Al fine di accedere al nuovo credito d’imposta è richiesta la presentazione, dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, della comunicazione delle spese ammissibili sostenute (entro il 4 novembre 2021 è inoltre possibile inviare una nuova comunicazione sostitutiva di quella precedentemente trasmessa, o la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato).
La comunicazione, da redigere sulla base del modello approvato dal Provvedimento in esame, deve essere inviata, direttamente dal richiedente o tramite intermediario abilitato, esclusivamente con modalità telematiche, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Entro i cinque giorni successivi alla presentazione della comunicazione è rilasciata la ricevuta di presa in carico, oppure lo scarto con indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Nel modello di comunicazione devono essere indicate le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19.
Il credito d’imposta “teorico”, da indicare nel modello di comunicazione, è pari al 30% delle spese complessivamente comunicate, con un limite massimo per il credito d’imposta pari a 60.000 euro per ciascun beneficiario.
Al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa, pari a 200 milioni di euro per il 2021, è tuttavia previsto che l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, determini la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili in rapporto alle risorse disponibili.
Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Qualora l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.
L’ammontare massimo del credito d’imposta effettivamente fruibile è quindi pari al credito d’imposta richiesto, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.
Il credito d’imposta potrà quindi essere utilizzato, in relazione alle spese effettivamente sostenute e fino all’importo massimo fruibile, in compensazione nel Modello F24, a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile.
Qualora l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore al limite massimo previsto, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo Modello F24 verrà scartato.
Da ultimo si evidenzia che non è stata prevista la possibilità di cedere il credito d’imposta a terzi.