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La Legge di Bilancio 2018 (27 dicembre 2017, n. 205) è intervenuta sulle procedure legate alla cessione dei beni merce agli enti pubblici e privati non aventi scopo di lucro, modificandone gli adempimenti ed equiparandole, ai fini IVA, alle operazioni di “distruzione”.
Nella presente circolare, intendiamo ripercorrere la disciplina fiscale applicabile a tali fattispecie, con particolare riferimento alle procedure IVA codificate dall’Amministrazione Finanziaria.
Con il preciso scopo di favorire il recupero e la donazione di beni di primaria necessità, attraverso donazioni ad enti pubblici e privati senza scopo di lucro, costituiti per il perseguimento di scopi sociali, la Legge Antispreco (L. n. 166/2016) ha introdotto una disciplina unitaria riguardante le cessioni gratuite delle eccedenze alimentari, dei medicinali e di altri beni rientranti in apposito elenco.
La Legge n. 205/2017, con decorrenza 1° gennaio 2018, oltre ad ampliare la platea dei soggetti donatari e l’elenco dei beni oggetto di donazione, ha razionalizzato le procedure richieste per vincere la “presunzione di cessione” (articolo 1 D.P.R. n. 441/1997) ed ha introdotto norme di coordinamento con il Codice del terzo settore.
In base all’articolo 2 comma 1 lettera b) della Legge n. 166/2016, i soggetti riceventi le donazioni sono gli enti pubblici, nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del terzo settore di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117.
Gli articoli 2 e 16 della Legge Antispreco (L. n. 166/2016), individuano con precisione l’elenco dei beni che possono essere ceduti gratuitamente ai donatari come sopra identificati, inserendo, oltre alle già presenti “eccedenze alimentari”, i medicinali, i prodotti destinati alla cura e all’igiene della persona, i prodotti per l’igiene e la pulizia della casa, gli integratori alimentari, i presidi medico chirurgici ed altri ancora che per loro caratteristiche intrinseche “non risultino più commercializzabili o siano non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari”.
In pratica, la “ratio” della norma istitutrice si fonda sulla volontà di recuperare e donare, con finalità sociali, quei beni che, pur avendo ancora requisiti che ne permettano la fruibilità, sarebbero scartati per ragioni di ordine economico.
In particolare, con riferimento alle “eccedenze alimentari”, si tratta di quei prodotti, agricoli ed agroalimentari, i quali, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza, vengono ritirati dal commercio in quanto non conformi alla “policy” aziendale di vendita o perché prossimi alla scadenza naturale o perché non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell’imballaggio, ovvero per mancanza di conformità estetica.
Per le imprese agricole che intendono procedere a tale cessione gratuita, è prevista anche una procedura che affida le operazioni di raccolta e di ritiro direttamente agli enti donatari.
Come già evidenziato, la donazione di cui trattasi viene equiparata, ai fini IVA, alla procedura di distruzione dei beni, pertanto, adottando una determinata procedura comunicativa consuntiva, il contribuente potrà:
Affinché tutto ciò trovi applicazione, il donatore dovrà:
Si precisa che il donatore sarà esonerato dalla comunicazione telematica di cui al punto 2, qualora l’oggetto della donazione siano eccedenze alimentari facilmente deperibili, ovvero si tratti di cessioni che, singolarmente considerate, non risultino di valore superiore a 15.000 euro.
Con riferimento al donatario, invece, la procedura trova compimento qualora l’ente ricevente, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, rilasci all’impresa donante un’apposita dichiarazione recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali.
Si ricorda che, qualora risulti accertato un diverso utilizzo delle merci ricevute in donazione, le operazioni effettuate dall’ente ricevente saranno considerate, agli effetti IVA, redditi ed IRAP, come effettuate nell’esercizio di un’attività commerciale.