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Con la R.M. n. 46/E del 12 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, a mezzo Modello F24, del credito d’imposta di cui all’art. 26, D.L. n. 34/2020.
Detto credito d’imposta intende sostenere il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni che, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno subito una contrazione dei ricavi.
A tal fine, è stato previsto il riconoscimento di due distinti crediti d’imposta: uno destinato ai soggetti conferenti (pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati) e uno destinato alle società conferitarie (commisurato alle perdite di esercizio delle stesse).
In particolare, alle società che soddisfano talune condizioni, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. La percentuale è aumentata dal 30% al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.
Il codice tributo per usufruire del bonus spettante ai soggetti conferenti è stato istituito dalla R.M. n. 33/E/2021 (“6942”).
Come sopra accennato, con la R.M. n. 46/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6943”, denominato “Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni - società - art. 26, c. 8, D.L. n. 34 del 2020”, da esporre nel Modello F24 per fruire del bonus riconosciuto alle società conferitarie.
L’importo del credito d’imposta spettante può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020 ed entro il 30 novembre 2021 (l’istanza di prenotazione del bonus, si ricorda, deve essere presentata entro il 2 novembre 2021).
Così come previsto dal D.M. 10 agosto 2020, attuativo delle disposizioni in esame, il Modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.