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Con la Risoluzione n. 48/E del 19 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco dei codici tributo necessari all’utilizzo in compensazione in F24 del contributo a fondo perduto “alternativo” (articolo 1 commi da 5 a 15 del D.L. n. 73/2021) e alla restituzione “spontanea” dello stesso in caso di contributo non spettante.
Prima di analizzare il contenuto della Risoluzione n. 48/2021, riepiloghiamo brevemente alcune caratteristiche proprie del contributo di cui trattasi.
Disciplinato dall’articolo 1, commi da 5 a 15 del Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021), il contributo “alternativo” è rivolto a quei soggetti che svolgono attività d’impresa arte o professione o producono reddito agrario, titolari di Partita IVA attiva al 26 maggio 2021 e residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Condizione per l’ottenimento del beneficio è che i soggetti di cui sopra (con ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 se “solari”) abbiano determinato una contrazione del fatturato/corrispettivi nel periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 almeno pari al 30% rispetto al corrispondente periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020.
Come noto, tali soggetti potevano scegliere di ricevere il contributo “alternativo” o “integrativo” (cfr. articolo pubblicato sulla nostra Rivista n. 6 del giugno scorso) utilizzando le due seguenti forme:
Per rendere possibile la procedura compensativa più sopra evidenziata, l’Amministrazione Finanziaria, con la sua Risoluzione n. 48/2021, ha istituito il codice tributo che dovrà essere utilizzato dal contribuente a tale scopo.
Pertanto, nel caso il soggetto volesse esercitare tale opzione, dovrà riportare nel Modello F24 il seguente codice tributo:
Tale codice andrà esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “Importi a credito compensati”, mentre il campo “Anno di riferimento” dovrà indicare l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
Per determinare l’ammontare del credito compensabile, il contribuente o il professionista da questi delegato potrà consultare la sezione “Cassetto fiscale”, accessibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, al link “Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili” e nel caso il contributo utilizzato risultasse superiore a quanto riconosciuto, il Modello F24 sarà automaticamente scartato.
Nel caso il contribuente avesse percepito erogazioni agevolate non spettanti, l’Agenzia delle Entrate, con il suo Provvedimento n. 175776 del 2 luglio 2021 al punto 6.1 aveva stabilito che:
Stante le sopracitate premesse, il contribuente che avendo ricevuto mediante accredito diretto, ovvero utilizzando la compensazione, un contributo a fondo perduto non spettante, per operare la restituzione spontanea, utilizzando il modello “F24 ELIDE Versamenti con elementi identificativi”, dovrà inserire i seguenti codici tributo:
Relativamente alla materiale compilazione del modello F24 ELIDE, l’Agenzia ha inoltre precisato che i codici più sopra riportati andranno esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando nella sezione “Contribuente” il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto interessato al versamento.
La sezione “Erario ed altro”, dovrà essere compilata come segue: