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Le regole che disciplinano l’erogazione del contributo a fondo perduto “alternativo”, riportate nel Decreto Sostegni-bis (D.L. n.73/2021), oltre a non prevedere alcun contributo minimo (diversamente dal precedente provvedimento - Decreto Sostegni - D.L. n. 41/2021), penalizzano diverse tipologie di contribuenti in quanto la corresponsione finanziaria può avvenire solo se ricorre la contrazione del fatturato medio mensile, pari almeno al 30%, tra i due periodi temporali di riferimento (1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020).
Come si può evincere anche dalla lettura dell’articolo, di analogo contenuto, riportato nella nostra Rivista n. 06 del giugno scorso, l’impostazione normativa del nuovo Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021), differisce dal precedente provvedimento (D.L. n. 41/2021) in numerose “applicazioni”, con particolare riferimento alla platea dei potenziali beneficiari che, relativamente al contributo “alternativo”, risulta essere alquanto ridimensionata.
In particolare, mentre nel Decreto Sostegni veniva prevista una soglia minima di contributo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche) per coloro che, per caratteristiche soggettive e/o oggettive, non potevano rispettare il requisito legato alla contrazione del fatturato, con il nuovo provvedimento il Legislatore non ha previsto tale possibilità.
Più in particolare, elemento imprescindibile per l’ottenimento del contributo “alternativo” è la sussistenza del calo medio mensile del fatturato che, tra i due periodi temporali posti a confronto (1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020) deve risultare almeno pari al 30%.
In aggiunta a ciò, il Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021) non ha previsto neppure l’arrotondamento ad una soglia minima di contributo se, dal calcolo effettuato dal contribuente dotato di fatturato esiguo, emerga un ammontare da corrispondere estremamente basso; sarà, infatti, quest’ultimo contributo che potrà essere accreditato direttamente, ovvero utilizzato in compensazione.
La stessa apertura della Partita IVA successiva al 1° gennaio 2019, se nel primo provvedimento (D.L. n. 41/2021) veniva considerata come una fattispecie da sostenere, in quanto collegata ad una difficile fase di “start up” aziendale, garantendo un trattamento di favore che prescindeva dalla sussistenza della contrazione di fatturato, con il successivo provvedimento (D.L. n. 73/2021) la costituzione di una nuova realtà aziendale non viene per nulla agevolata.
Infatti, nessun “ristoro” è previsto per coloro che hanno aperto la Partita IVA dopo il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.L. 41/2021), con l’ingiustificabile conseguenza che potranno verificarsi casi in cui Partite IVA nate dopo il 1° gennaio 2019 fruiranno del contributo minimo garantito dal Sostegni, raddoppiato dal contributo “automatico” del Decreto Sostegni-bis, mentre Partite IVA nate dopo il 23 marzo 2021, non avendo ricevuto alcun contributo dal Sostegni, non potranno né beneficiare del contributo “automatico” né fruire del contributo “alternativo” mancando la base di calcolo per il raffronto medio mensile.
Restano invariate, invece, le regole di calcolo previste dal Decreto Sostegni per coloro che hanno attivato la Partita IVA tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2021. Per tali soggetti, in relazione alla determinazione dell’ammontare del fatturato/corrispettivi, vanno conteggiate le operazioni eseguite a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di attivazione della Partita IVA.
Analoga considerazione si deve fare per la determinazione degli importi del fatturato dei periodi da porre a confronto (1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020) in quanto per essi si devono utilizzare criteri omogenei evitando di creare possibili difformità di valutazione specialmente laddove si realizzano operazioni straordinarie (trasformazioni, prosecuzioni “mortis causa” ecc.) con decorrenze successive al 31 marzo 2021.