Come noto, l’art. 4, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, in vigore dal 26 maggio 2021, ha apportato alcune significative modifiche al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all’art. 28, D.L. n. 34/2020.
È stata disposta, in particolare, l’estensione dell’agevolazione sino al 31 luglio 2021 (in precedenza sino al 30 aprile 2021), a favore:
- delle imprese turistico-ricettive;
- delle agenzie di viaggio;
- dei tour operator;
che nel mese di riferimento dell’anno 2021 hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019 (non opera, invece, la condizione dei ricavi o compensi 2019 inferiori a 5 milioni di euro).
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 60% dei canoni di locazione, concessione o leasing di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività, oppure del 50% dei canoni di affitto d’azienda delle imprese turistico-ricettive (30% per le agenzie di viaggio e i tour operator).
Il “Decreto Sostegni-bis”, inoltre, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del bonus in esame, applicabili ai canoni di locazione dei mesi da gennaio a maggio 2021.
In particolare, a favore di imprese e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro (in precedenza, 5 milioni di euro) nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021 (2019 per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) il credito d’imposta è riconosciuto, per i mesi da gennaio a maggio 2021, nella misura:
- del 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa, arte o professione;
- del 30% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività.
Rispetto alla precedente versione, il bonus 2021 opera a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% (in precedenza 50%) rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Inoltre, la condizione della riduzione del fatturato non deve essere più verificata mese per mese, ma sull’ammontare medio mensile del fatturato dei periodi di riferimento.
La nuova modifica a favore delle attività di commercio al dettaglio
In sede di conversione in legge del D.L. n. 73/2021 è stato approvato un emendamento che prevede il riconoscimento del credito d’imposta in esame, sui canoni dei mesi da gennaio a maggio 2021, anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto, pur nelle misure ridotte:
- del 40% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività;
- del 20% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, versati in relazione a ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021.
Il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi del periodo 01/04/2020 - 31/03/2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 01/04/2019 - 31/03/2020 (la condizione del calo del fatturato non opera per i dettaglianti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019).
©RIPRODUZIONE RISERVATA