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Come noto, l’art. 4, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, in vigore dal 26 maggio 2021, ha apportato alcune significative modifiche al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all’art. 28, D.L. n. 34/2020.
È stata disposta, in particolare, l’estensione dell’agevolazione sino al 31 luglio 2021 (in precedenza sino al 30 aprile 2021), a favore:
che nel mese di riferimento dell’anno 2021 hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019 (non opera, invece, la condizione dei ricavi o compensi 2019 inferiori a 5 milioni di euro).
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 60% dei canoni di locazione, concessione o leasing di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività, oppure del 50% dei canoni di affitto d’azienda delle imprese turistico-ricettive (30% per le agenzie di viaggio e i tour operator).
Il “Decreto Sostegni-bis”, inoltre, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del bonus in esame, applicabili ai canoni di locazione dei mesi da gennaio a maggio 2021.
In particolare, a favore di imprese e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro (in precedenza, 5 milioni di euro) nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021 (2019 per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) il credito d’imposta è riconosciuto, per i mesi da gennaio a maggio 2021, nella misura:
Rispetto alla precedente versione, il bonus 2021 opera a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% (in precedenza 50%) rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Inoltre, la condizione della riduzione del fatturato non deve essere più verificata mese per mese, ma sull’ammontare medio mensile del fatturato dei periodi di riferimento.
In sede di conversione in legge del D.L. n. 73/2021 è stato approvato un emendamento che prevede il riconoscimento del credito d’imposta in esame, sui canoni dei mesi da gennaio a maggio 2021, anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto, pur nelle misure ridotte:
Il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi del periodo 01/04/2020 - 31/03/2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 01/04/2019 - 31/03/2020 (la condizione del calo del fatturato non opera per i dettaglianti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019).