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La Legge di conversione del D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, interviene sul calendario fiscale del secondo semestre 2021, posticipando al 15 novembre 2021 il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del prezzo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni detenuti alla data del 1° gennaio 2021, nonché per l’asseverazione della relativa perizia di stima.
Con un emendamento approvato dalla Camera, il termine del 30 giugno per il versamento dell’imposta sostitutiva (unica soluzione o prima rata) è stato dunque prorogato al 15 novembre 2021, concedendo ulteriori quattro mesi per il perfezionamento della procedura introdotta dall’art. 1, commi 1122 e 1123, Legge n. 178/2021, c.d. “Legge di Bilancio 2021”.
Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di tre rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima devono essere corrisposti gli interessi nella misura del 3% annuo).
Il versamento deve essere effettuato tramite Modello F24, utilizzando i codici tributo:
La procedura di rivalutazione si considera perfezionata con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata. Di conseguenza, l’omesso o tardivo versamento dell’intero importo o della prima rata oltre il nuovo termine del 15 novembre, determina l’inefficacia della procedura.
Da ultimo si evidenzia che, qualora il contribuente provveda a effettuare una nuova perizia dei beni detenuti alla data del 1° gennaio 2021, è possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quelle già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento agli stessi beni, oppure presentare istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva in precedenza versata.