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Come noto, l’art. 4, commi da 4 a 9, D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, ha previsto l’annullamento automatico di tutti i debiti d’importo residuo, alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 41/2021), non superiore a euro 5.000, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle rottamazioni dei ruoli o nel c.d. saldo e stralcio.
La soglia di 5.000 euro è comprensiva di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, con esclusione degli interessi di mora e dell’aggio di riscossione. Ai fini del computo della soglia occorre aver riguardo alla singola partita di ruolo, e non al totale della cartella esattoriale (di conseguenza, la cartella che contiene, ad esempio, multe stradali per 3.000 euro e debiti da liquidazione della dichiarazione dei redditi per 5.000 euro, rientra comunque, pur limitatamente ai debiti tributari, nell’ambito di applicazione della sanatoria).
La sanatoria non è applicabile ai carichi degli enti territoriali (Comuni, Regioni, Province, ecc.) riscossi in proprio o mediante concessionari locali. Inoltre, dallo stralcio automatico in esame sono esclusi i debiti relativi ai carichi inerenti:
Lo stralcio automatico delle cartelle di pagamento opera in relazione ai singoli carichi ed è riconosciuto ai contribuenti, persone fisiche e giuridiche, che nell’anno 2019 hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro.
Le somme versate anteriormente alla data di annullamento delle relative partite restano definitivamente acquisite e, pertanto, non sono comunque rimborsate ai contribuenti.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’imminente emanazione del decreto attuativo della sanatoria prevista dal “Decreto Sostegni”.
Il provvedimento delinea modalità e tempistiche della cancellazione delle cartelle esattoriali d’importo fino a 5.000 euro, prevedendo che entro il prossimo 20 agosto l’Agente della Riscossione trasmetta all'Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, dei contribuenti con uno o più debiti di importo residuo, sempre alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
In seguito, entro il 30 settembre, l'Agenzia delle Entrate restituisce all'Agente della Riscossione l’elenco ricevuto, segnalando i codici fiscali dei soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati alla data di emanazione del decreto attuativo, risultano avere conseguito redditi imponibili superiori a 30.000 euro, e che quindi non possono fruire della sanatoria.
Infine, in data 31 ottobre 2021, è prevista la cancellazione automatica di tutti i debiti (entro soglia) dei contribuenti non inseriti tra i soggetti con reddito superiore a 30.000 euro (in caso di ruoli intestati a più debitori, è previsto che lo stralcio non operi se uno di essi ha dichiarato un reddito superiore a 30.000 euro).
Una volta cancellate le cartelle, cesserà anche la sospensione della riscossione coattiva per tutti i debitori con ruoli fino a 5.000 euro.