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Con l’Ordinanza n. 16814/2021, la Corte di Cassazione si è espressa sui requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della ruralità di un immobile di proprietà di una società semplice agricola, il cui socio utilizzatore non è iscritto al Registro delle Imprese.
I requisiti per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati sono disciplinati dall’art. 9, commi 3 e 3-bis, D.L. n. 557/1993.
In relazione ai fabbricati strumentali, il comma 3-bis dell’art. 9, D.L. n. 557/1993, accorda il carattere di ruralità agli immobili strumentali necessari allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135, Codice Civile. Relativamente ai fabbricati abitativi, invece, il comma 3 dell’art. 9, D.L. n. 557/1993, richiede, tra l’altro, che il fabbricato o la porzione di fabbricato sia utilizzato quale abitazione:
Inoltre, la successiva lett. a-bis) dell’art. 9, comma 3, D.L. n. 557/1993, richiede che i soggetti di cui ai numeri 1., 2. e 5. di cui sopra siano imprenditori agricoli iscritti nel Registro delle Imprese.
Nel caso sottoposto al vaglio dei giudici di legittimità, l’Amministrazione Finanziaria ha negato il riconoscimento della ruralità del fabbricato, non ritenendo soddisfatte le condizioni per l’assunzione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale in capo al socio utilizzatore dell’immobile, stante anche la sua mancata iscrizione presso il Registro delle Imprese.
La Corte di Cassazione ha tuttavia evidenziato che l’iscrizione, quale imprenditore agricolo, alla gestione previdenziale e assistenziale INPS, è di per sé sufficiente ad attestare la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale del socio. La mancata iscrizione dello stesso al Registro delle Imprese non è poi dirimente ai fini della ruralità fiscale dell’immobile, giacché risulta sufficiente l’iscrizione della società agricola, con l’indicazione dei soci.
Ai fini della qualifica di IAP, infatti, l’art. 1, D.Lgs. n. 99/2004, prevede espressamente che, nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l’attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori.
Di conseguenza, anche il socio di una società di persone o di una cooperativa può essere uno IAP, senza essere tenuto all’iscrizione al Registro delle Imprese e a prescindere dal volume di affari conseguito.