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Come noto, l’art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, è intervenuto sulla disciplina del credito d’imposta riconosciuto sugli investimenti in beni strumentali nuovi, disposto dalla L. 160/2019 prorogandone l’applicazione e potenziandone le misure.
In particolare, relativamente ai beni strumentali materiali di cui all’allegato A, Legge n. 232/2016, il nuovo credito d’imposta spetta nelle misure di seguito riepilogate, con limite massimo di costi ammissibili pari a 20 milioni di euro.
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Importo dell’investimento beni materiali Industria 4.0 |
Periodo di effettuazione degli investimenti |
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16/11/2020 - 31/12/2021 (o 30/06/2022) |
01/01/2022 - 31/12/2022 (o 30/06/2023) |
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Fino a € 2,5 milioni |
50% |
40% |
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Superiore a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni |
30% |
20% |
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Superiore a € 10 milioni e fino a € 20 milioni |
10% |
10% |
Relativamente ai beni immateriali di cui all’allegato B, Legge n. 232/2016 invece, il nuovo credito d’imposta spetta nella misura del 20% del costo di acquisizione, entro il limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
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Importo dell’investimento beni immateriali Industria 4.0 |
Periodo di effettuazione |
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16/11/2020 - 31/12/2022 (o 30/06/2023) |
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Fino a € 1 milione |
20% |
Infine, per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “generici”, ossia in beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B, Legge n. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto in misure differenziate in base alla data di effettuazione dell’investimento. Il limite massimo di costi ammissibili è pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali.
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Importo dell’investimento beni materiali immateriali generici |
Periodo di effettuazione |
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16/11/2020 - 31/12/2021 (o 30/06/2022) |
01/01/2022 - 31/12/2022 (o 30/06/2023) |
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€ 2 milioni beni materiali |
10% (*) |
6% |
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€ 1 milione beni immateriali |
10% (*) |
6% |
Tuttavia, per gli investimenti in strumenti tecnologici destinati alla realizzazione di forme di lavoro agile effettuati nel periodo 16 novembre 2020 - 31 dicembre 2021 (o 30 giugno 2022), il credito d’imposta è riconosciuto nella maggior misura del 15% (*).
L’art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019, c.d. “Legge di Bilancio 2020”, ha istituito, in sostituzione del maxi e dell’iperammortamento, il credito d’imposta in esame.
È stato previsto, in particolare, che per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020, oppure entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020:
il credito d’imposta sia riconosciuto nelle seguenti misure.
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Importo dell’investimento beni materiali Industria 4.0 |
Periodo di effettuazione |
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01/01/2020 - 31/12/2020 (o 30/06/2021) |
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Fino a € 2,5 milioni |
40% |
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Superiore a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni |
20% |
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Importo dell’investimento beni immateriali Industria 4.0 |
Periodo di effettuazione |
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01/01/2020 - 31/12/2020 (o 30/06/2021) |
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€ 700.000 |
15% |
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Importo dell’investimento beni materiali immateriali generici |
Periodo di effettuazione |
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01/01/2020 - 31/12/2020 (o 30/06/2021) |
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€ 2 milioni |
6% |
Rispetto alla disciplina recata dalla Legge n. 160/2019, quella di cui alla Legge n. 178/2020 è senz’altro più favorevole ai contribuenti giacché, oltre a prevedere maggiori misure percentuali del credito d’imposta, consente l’utilizzo in compensazione del credito già dall’anno della sua interconnessione (non da quello successivo), in tre rate annuali di pari importo (invece che in cinque).
Il credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali riconosciuto dalla “Legge di Bilancio 2021”, si sovrappone parzialmente a quello previsto dalla “Legge di Bilancio 2020”.
Infatti, qualora gli investimenti agevolabili siano effettuati nel periodo 16 novembre 2020 - 30 giugno 2021, si verifica una parziale sovrapponibilità della nuova disciplina con quella prevista dall’art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019, in relazione agli investimenti in beni materiali “generici” e nei beni ricompresi negli allegati A e B, Legge n. 232/2016.
Al riguardo, nella recentissima Circolare n. 9/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini del coordinamento temporale delle due discipline agevolative, occorre distinguere tra gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, ossia anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si è proceduto all’ordine vincolante ed è stato versato l’acconto del 20% (c.d. “prenotazione”), dagli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 non si sono verificate tali condizioni.
Nel primo caso, gli investimenti (laddove completati entro il 30 giugno 2021) restano assoggettati alla precedente disciplina di cui alla “Legge di Bilancio 2020”. Nel secondo caso, invece, è applicabile la nuova e più favorevole disciplina introdotta dalla “Legge di Bilancio 2021”.
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Investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2020, incluse le prenotazioni entro il 15 novembre 2020 di investimenti effettuati entro il 30 giugno 2021 |
Disciplina Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) |
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Investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, incluse le prenotazioni entro il 31 dicembre 2022 di investimenti effettuati entro il 30 giugno 2023 |
Disciplina Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) |
Pertanto, ancorché la Legge n. 178/2020 non disciplini espressamente le regole per il passaggio dalla “vecchia” alla nuova disciplina, secondo l’Agenzia delle Entrate, in presenza di un ordine vincolante accompagnato da un acconto del 20% effettuato entro il 15 novembre 2020, l’investimento, laddove eseguito dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, beneficia esclusivamente del credito d’imposta previsto dalla Legge n. 160/2019. Qualora non sia invece presente alcuna prenotazione validamente effettuata entro il 15 novembre 2021, trova applicazione il credito d’imposta previsto dalla Legge n. 178/2020.
In ossequio al principio del legittimo affidamento, si ritiene che le imprese che, in assenza di chiarimenti, hanno applicato le nuove e più favorevoli regole della Legge n. 178/2020, dispongano di sessanta giorni dal 23 luglio 2021 (data di emanazione della Circolare n. 9/E/2021) per restituire il maggior credito non spettante utilizzato in compensazione, senza applicazione di interessi e sanzioni.